La responsabilità sociale d’impresa, che deve pervadere tutta la sua organizzazione ed essere un tutt’uno con la strategia imprenditoriale, si sviluppa lungo tutta la filiera produttiva ed in tutta l’articolazione nazionale ed internazionale dell’impresa, anche attraverso lo strumento dei CAE, al fine di instaurare un effettivo equilibrio tra tutti gli interessi in campo e di instaurare tra i soggetti che li rappresentano un rapporto duraturo;
La responsabilità sociale si associa ad un modello d’impresa basato sulla qualità del servizio e sulla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lungo tutta la catena del valore, dal personale di direzione a tutti i collaboratori della filiera produttiva.
Tutto ciò premesso
Le Parti sottolineano l’importanza della condivisione di valori finalizzati ad uno sviluppo di un sistema socialmente sostenibile, che tenga conto di tutti i portatori di interessi (utenti, azionisti, dipendenti, collaboratori di tutta la filiera produttiva, ivi compresi agenti e i loro dipendenti).
In tale contesto le Imprese proseguiranno nell’impegno di conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i processi aziendali nell’ambito delle strutture aziendali e di Gruppo, anche se ubicate in paesi diversi, per dare sempre maggiore rilievo al ruolo della responsabilità sociale quale valore condiviso. In tale ottica, in sede aziendale le Parti valuteranno l’opportunità di concordare, sulla scorta dei principi internazionali in tema di RSI e di quelli condivisi nel presente protocollo, una Carta Sociale di diritti minimi validi in tutta la filiera produttiva ed in tutta l’articolazione nazionale ed internazionale dell’impresa.
Tale impegno passa attraverso:
della presente garanzia sanitaria con i massimali ed alle condizioni ivi previsti, sono estese ai Funzionari cessati dal servizio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, abbiano maturato il diritto alla pensione del regime obbligatorio, ovvero qualora questo diritto maturi entro 12 mesi dalla data di cessazione, per un periodo di quattro anni successivi la data di cessazione. In caso di decesso del funzionario detta disciplina decade. La disciplina di cui al presente articolo assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti di ultrattività già esistenti in ciascuna Impresa.”
NUOVO ALLEGATO 5/A
Si richiedono copertura e ultrattività per grandi interventi e oncologia per tutti i dipendenti cui si applica il C.C.N.L..
Allegato 6a
Agenzie in appalto.
Eliminare terzultimo e ultimo comma.
Allegato 6a bis Dichiarazioni delle Parti
MODIFICARE SECONDO COMMA:
“Nel caso di interventi sulla rete di vendita che possano influire sui livelli occupazionali, l’ANIA interverrà sulle imprese per favorire un tavolo di confronto tra OO.SS., Azienda e Gruppo Agenti.”
Allegato 8 Protocollo sulle relazioni sindacali
Aggiungere tra le materie di esame dell’Osservatorio sulle relazioni sindacali: evoluzione della Responsabilità Sociale d’Impresa a livello di settore e sulle future iniziative volte alla promozione della sua diffusione, in relazione in particolare al tema delle pari opportunità, della valorizzazione della diversità, della conciliazione della vita privata/lavorativa, dell’applicazione dei principi della RSI lungo tutta la filiera produttiva, della tutela ambientale.
AGGIUNGERE AL COMMA 4 ALINEA 2:
“ivi comprese le attività svolte da società esercitanti il ramo 18 e loro società di servizi.”
Allegato 9 Commissione Nazionale Paritetica per l’Inquadramento
Rendere operativa la commissione per monitorare ed individuare eventuali nuove figure professionali da inserire.
Allegato 11 Accordo sull’ENBIFA.
Aumentare del 10% il finanziamento oggi a carico dell’ANIA.
Allegato 12 Accordo in tema di tutele sindacali
Sezione Terza Punto E Coordinamenti Sindacali nei Gruppi Assicurativi:
portare a 3 il numero dei rappresentanti per i quali è corrisposto il rimborso delle spese da parte aziendale, fino a concorrenza con i trattamenti e le prassi di maggior favore. AGGIUNGERE NUOVO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Le spese per la partecipazione alle attività degli organismi paritetici sono a totale carico dell’ANIA.
NUOVO ALLEGATO Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Avviso comune fra le Parti
Alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 198/2006 “promozione delle pari opportunità”, le imprese si impegnano ad adottare soluzioni per la conciliazione dei “tempi di cura” e dei “tempi di lavoro”.
Adottare politiche in tal senso significa ricercare risposte convincenti per favorire il benessere della comunità e ridurre il conflitto sociale generato dall’impossibilità di separare il mondo familiare da quello lavorativo. Lo strumento di conciliazione maggiormente richiesto, soprattutto dalle lavoratrici è l’istituto del part-time. Tale istituto, unitamente ad una maggiore elasticità d’orario, può essere considerato uno strumento che consente un miglior equilibrio vita/lavoro, da cui si ottiene un più elevato livello di benessere traducibile in un miglioramento della qualità del lavoro.
L’evoluzione dei profili professionali all a luce dei camb ia-menti dell’organizzazione del lavoro, anche in virtù dell’adozione di nuove tecnologie, rende superato il vecchio binomio ore lavoro/qualità risultato.
È importante che la modalità di lavoro part-time non incida negativamente nel sistema di valutazione e nei percorsi di carriera.
Pertanto si ritiene:
Art. 10 Informazione a livello aziendale
Inserire nuova Nota a Verbale n. 3:
“Le informazioni sullo stato e le prospettive delle Agenzie in gestione diretta nonché sulle modalità di collocamento dei prodotti e sulle eventuali evoluzioni del personale addetto all’organizzazione produttiva, alla produzione e agli incassi verificatesi, potranno essere fornite dalla Compagnia in una specifica occasione diversa dall’incontro annuale su richiesta degli organismi sindacali aziendali.”
Art. 33 Ferie
2° alinea
La retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell’art.153, nonché per ogni giornata di ferie o frazione, da un importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente diviso le ore di effettiva presenza nell’anno solare precedente.
- nell’anno di assunzione, la retribuzione da corrispondersi
per ogni giorno di ferie o frazione sarà determinata dall’importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati
diviso le ore di effettiva presenza nell’anno.
Art. 44 Malattie - Infortuni
1° comma
La retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell’art.153, nonché -ove l’assenza duri più di due giorni- da un importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente diviso i giorni di effettiva presenza nell’anno solare precedente.
- nell’anno di assunzione, la retribuzione da corrispondersi
per ogni giorno di comporto retribuito sarà determinata dall’importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati
diviso i giorni di effettiva presenza nell’anno.
Art. 146 Inquadramento
3° LIVELLO
AGGIUNGERE un secondo alinea:
- lavoratori/lavoratrici con incarico di produzione, di
organizzazione e di affiancamento e/o formazione “on
the job” (c.d. trainer) di uno o più lavoratori/lavoratrici
con incarico di produzione.
1° LIVELLO
MODIFICARE il secondo alinea:
- Detti lavoratori/lavoratrici, dopo 3 anni dall’assunzione
passeranno al 2° livello.
AGGIUNGERE
I periodi di lavoro a T.D. verranno computati ai fini della maturazione delle anzianità previste per gli automatismi.
Art. 147 Inquadramento
MODIFICARE 4a riga aggiungendo dopo “come incarico accessorio”: da retribuire con una indennità di • 750,00 annui.
Art. 153 Trattamento economico
MODIFICARE punto b)
“I compensi provvigionali di cui al punto 3 dell’art.20 saranno considerati retribuzione per la quota del 100%”.
Art. NUOVO Buono Pasto
Al personale di cui alla presente Parte Seconda viene corrisposto un buono pasto giornaliero di €. 4,50, per ogni giornata effettiva di lavoro.
Art. NUOVO Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Come Artt. 95 e 167.
Art. 161 Provvigione aggiuntiva
Adeguare importi provvigioni aggiuntive secondo le seguenti proporzioni: +25% primo livello, +20% secondo livello, +15% terzo livello, + 10% quarto livello.
Art. 10 Informazione a livello aziendale
AGGIUNGERE PUNTO 6):
“informerà sui passaggi del personale di cui alla Parte Terza-Disciplina Speciale alla Parte Prima-Disciplina Speciale secondo le previsioni della nota a verbale 5 dell’ art 165.”
Art. 33 Ferie
MODIFICARE GLI ALINEA DELL’ULTIMO COMMA COME SEGUE:
La retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché, per ogni giornata di ferie o frazione, da un importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente diviso le ore di effettiva presenza nell’anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della fruizione delle ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea.
La retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie nell’anno di assunzione sarà determinata dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché a fine anno, per ogni giornata di ferie o frazione, da un importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati diviso le ore di effettiva presenza, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della fruizione delle ferie.
A fronte di maternità obbligatoria e facoltativa, di congedi parentali e di lunghi periodi di malattia, le Parti concorderanno soluzioni di equità per compensare eventuali effetti negativi sulla determinazione delle medie provvigionali.
Art. 44 Malattia-Infortuni
MODIFICARE ULTIMO COMMA COME SEGUE:
Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuiti è costituita dalla retribuzione di cui all’allegato 4/B, nonché, per ogni giornata di assenza o frazione, da un importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente diviso le ore di effettiva presenza nell’anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno l’eventuale minor periodo di servizio prestato. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della assenza per malattia. Nell’anno di assunzione, l’importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno, per ogni giornata di assenza o frazione, da un importo pari alla somma dei compensi provvigionali pagati diviso le ore di effettiva presenza,
da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell’orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
A fronte di maternità obbligatoria e facoltativa, di congedi parentali e di lunghi periodi di malattia le Parti concorderanno soluzioni di equità per compensare effetti negativi sulla determinazione delle medie provvigionali.
Art. 52 Visite mediche
MODIFICARE GLI ULTIMI DUE COMMI COME SEGUE:
Per i lavoratori/trici dei call center addetti al front office, in aggiunta a quanto già previsto dal 1° comma, le Imprese si attiveranno, sempre nell’ambito di applicazione del Testo Unico citato, per l’introduzione di controlli sanitari audiometrici e ORL con cadenza annuale. Inoltre si attiveranno per l’introduzione di visite muscolo scheletriche con cadenza annuale su richiesta degli interessati.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell’Impresa. Le modalità per l’effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli organismi sindacali aziendali.
Con la sola finalità della verifica dell’idoneità degli strumenti di lavoro alle OO.SS. verranno consegnati i dati sull’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria già forniti dal medico competente nell’incontro annuale con gli RLS secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 art. 35.
Art. 66 Corsi Professionali
INSERIRE NUOVO COMMA:
La formazione iniziale degli addetti ai call center viene individuata in almeno 30 ore individuali e si prevede un aggiornamento periodico, almeno annuale, di durata non inferiore a 15 ore individuali secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 art. 7.
Art. 84 Contrattazione Aziendale
AGGIUNGERE ALL’ELENCO DEL PRIMO COMMA IL PUNTO:
v) definizione del trattamento provvigionale per i lavoratori dei call center addetti alla vendita di cui alla Parte Terza Sezione Seconda - Disciplina Speciale;
MODIFICARE ULTIMO COMMA COME SEGUE
Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Prima e Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale le erogazioni aziendali da concordare ai sensi del precedente punto o) saranno agganciate alle rispettive tabelle del personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima.
Art. 165 Soggetti destinatari
MODIFICARE ULTIMO COMMA SEZIONE PRIMA COME SEGUE:
Agli addetti di cui alla Sezione Prima potranno essere affidate mansioni composte dalle diverse attività descritte in tutti
gli alinea che compongono la sezione stessa. L’attività telefonica non potrà superare comunque il 70% del tempo di lavoro, con riferimento di norma alla durata giornaliera dello stesso. ……coordinatore di team; il relativo trattamento è previsto dall’art. 174.
Eventuali situazioni difformi da quanto previsto dalla Disciplina Speciale Parte Terza saranno concordate esclusivamente tra le parti firmatarie del presente CCNL.
MODIFICARE ULTIMO COMMA SEZIONE SECONDA COME SEGUE:
... coordinatore di team; il relativo trattamento è previsto dall’art. 174.
Eventuali situazioni difformi da quanto previsto dalla Disciplina Speciale Parte Terza saranno concordate esclusivamente tra le parti firmatarie del presente CCNL.
MODIFICARE TERZO COMMA DELLA NOTA A VERBALE 3 COME SEGUE:
Le Imprese si attiveranno affinché, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente C.C.N.L., almeno il 90 % del totale degli addetti di ogni singola Impresa inquadrati nella Parte Terza – Disciplina Speciale sia a tempo indeterminato.
MODIFICARE NOTA A VERBALE 5 COME SEGUE:
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato Disciplina Speciale Parte Prima, presso la società in cui opera il call center o presso società del Gruppo, le Imprese ricorreranno nella misura del 35% al personale di cui alla Parte Terza – Disciplina Speciale, anche in considerazione alle recenti previsioni ISVAP. Almeno un terzo della percentuale sopra citata interesserà il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza con maggiore anzianità di servizio, favorendo laddove necessario iniziative di formazione e addestramento professionale. Nei passaggi di inquadramento dalla Disciplina Speciale Parte Terza alla Disciplina Speciale Parte Prima, nella stessa azienda o presso società del Gruppo, l’anzianità di servizio maturata sarà mantenuta integralmente anche ai fini tabellari.
Art. 169 Orario di lavoro
MODIFICARE PRIMO COMMA COME SEGUE:
La durata settimanale del lavoro è pari a 37 ore e per il personale turnista è pari a 35 ore; la sua distribuzione terrà conto dell’esigenza di garantire con prestazioni ordinarie il funzionamento dei servizi nel maggior numero di ore nell’arco della giornata e di giorni nell’arco della settimana.
MODIFICARE SECONDO COMMA COME SEGUE:
In tale contesto, a livello aziendale saranno individuate soluzioni che prevedano la distribuzione dell’orario di lavoro, dal lunedì al sabato, su 5 giorni anche con riposo infrasettimanale. AGGIUNGERE UN NUOVO TERZO COMMA
Con riferimento ai lavoratori part-time, l’Impresa, su richiesta del lavoratore ed entro un anno dalla stessa, provvederà ad incrementare la prestazione lavorativa a 30 ore settimanali.
MODIFICARE TERZO ALINEA:
- … a livello aziendale, in tal caso sarà prevista una specifica
Indennità di turno da concordarsi a livello aziendale. In ogni
caso vengono garantite fasce orarie fisse per mamme, per
chi ha un doppio lavoro e per studenti.
MODIFICARE SECONDO ALINEA DEL TERZO COMMA COME SEGUE:
fra le ore 20 e le ore 21 dal lunedì al venerdì saranno retribuite con una maggiorazione del 20%; AGGIUNGERE UN NUOVO ALINEA AL TERZO COMMA COME SEGUE:
fra le ore 8 e le ore 14 del sabato saranno retribuite con una maggiorazione del 25%.
Art. 170 Buono Pasto
MODIFICARE PRIMO COMMA COME SEGUE:
Al personale di cui alla presente Parte Terza viene corrisposto
un “buono pasto” giornaliero di € 4,50, per ogni giornata
effettiva di lavoro.
ELIMINARE DAL PRIMO COMMA LE PAROLE:
con prestazioni,
anche su turno, con intervallo.
Art.174 Trattamento Economico
MODIFICARE PRIMO E SECONDO COMMA COME SEGUE:
Al personale spetta il trattamento economico complessivo delle tabelle del terzo livello retributivo di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima se trattasi di personale di cui alla Sezione Prima, e all’allegato 4/B se trattasi di personale di cui alla Sezione Seconda.
Al coordinatore di team di addetti spetta il trattamento economico complessivo delle tabelle del quinto livello retributivo di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima.
MODIFICARE TERZO COMMA COME SEGUE: Al personale regolato dalla Sezione Seconda spettano, altresì, compensi provvigionali concordati in sede aziendale e i relativi criteri distributivi.
A tale riguardo saranno previsti anche su richiesta delle OO.SS. momenti di verifica a cadenza semestrale degli andamenti provvigionali. I compensi provvigionali dovranno tener conto delle diverse modalità di vendita (inbound e out-bound, internet e altre modalità acquisitive) escludendo fetti negativi sul trattamento economico dei lavoratori, anche di prima assunzione. In riferimento specifico alla modalità di lavoro in outbound per i lavoratori interessati si concorderà a livello aziendale, oltre ai sopra citati compensi provvigionali, la necessaria compensazione economica sulla retribuzione fissa. L’impresa, inoltre, potrà stabilire di corrispondere ulteriori elementi economici sotto forma di sovra-provvigioni.
Art. 175 Trattamento Economico
MODIFICARE I PRIMI TRE COMMI COME SEGUE:
Il trattamento economico dei lavoratori inquadrati nella Disciplina Speciale Parte Terza è corrisposto in 14 mensilità, di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e di dicembre (gratifica natalizia). Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Per il personale di cui alla sezione seconda, alle due mensilità aggiuntive da pagare rispettivamente il 15 dicembre (gratifica natalizia) e il 15 giugno, sarà aggiunto un dodicesimo dei compensi provvigionali e delle medie provvigionali ferie, malattie e permessi retribuiti come da art.177, corrisposti nel periodo 1° ottobre- 30 settembre precedente.
Cassare le note a verbale 2 e 3.
Art. 177 Media Provvigionale
MODIFICARE ULTIMO COMMA COME SEGUE:
Ai lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dall’allegato 12 del CCNL, verrà riconosciuta anche una media provvigionale da concordare in sede aziendale.
ALLEGATO 18 Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro
CAP 1 ART.4 AGGIUNGERE IL SEGUENTE INTERLINEA:
Nel caso di Imprese facenti parte di Gruppi, l’informazione di cui all’interlinea precedente comprenderà anche il numero complessivo dei contratti conclusi a livello di Gruppo.
CAP. 1 ART. 5 AGGIUNGERE AL QUINTO COMMA QUANTO SEGUE:
Per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale Parte Terza si riconferma la percentuale del 90% di lavoratori a tempo indeterminato di cui all’art. 165 n.3.
CASSARE DAL COMMA OTTAVO FINO ALLA NOTA A VERBALE ESCLUSA
CAP . 2 ART. 1 AGGIUNGERE AL TERZO COMMA QUANTO SEGUE:
Per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale Parte Terza si riconferma la percentuale del 90% di lavoratori a tempo indeterminato di cui all’art. 165 n.3.
PERSONALE AMMINISTRATIVO (ALLEGATO 2)
Si richiedono:
Gli stessi parametri saranno applicati su tutte le indennità.
Gli aumenti di cui sopra non potranno assorbire, neppure parzialmente, eventuali assegni ad personam.
PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE (ALLEGATO 3)
Le altre voci di cui all’Allegato 3 vengono aumentate della stessa percentuale.
Gli aumenti di cui sopra non potranno assorbire, neppure parzialmente, eventuali assegni ad personam.
PERSONALE DI CUI ALLA TERZA PARTE DISCIPLINA SPECIALE (CALL CENTER)
Si richiede l’abrogazione dell’allegato 4/A e la sua sostituzione con le tabelle del 3° livello retributivo di cui alla parte prima con inserimento in linea.
Si richiede un aumento dell’allegato 4/B come da tabelle allegate.
Gli aumenti di cui sopra non potranno assorbire, neppure parzialmente, eventuali assegni ad personam.