Addì 12 aprile 2007, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e P.S., si sono incontrati: SNA, UNAPASS, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FNA
allo scopo di valutare le possibili variazioni da apportare in sede di rinnovo del CCNL 25 maggio 2001, scaduto il 31/12/2004.
Dopo ampie e lunghe disamine, hanno convenuto le seguenti variazioni al CCNL.
1) Ticket: l'art. 25 6° comma è così modificato:
Qualora l'intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45 (comprese); per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data di sottoscrizione del presente verbale; allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all'Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
Diverse modalità per l'applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale, come previsto all'art. 25 comma 4.
Nota bene: inserire conforme previsione al punto sopra indicato.
2) Il valore da includere nel protocollo di cui sopra viene aumentato di € 0,93 dal 1/1/2007 e di ulteriori € 0,50 dal 1/1/2008.
3) Scatti di anzianità:
- a) a far data dal 1/1/2005, gli scatti che matureranno da tale data saranno commisurati al 2,15% dello stipendio tabellare iniziale in vigore alle varie scadenze; (vedi nota relativa)
- b) per il Capo ufficio, il valore scatto di cui sopra sarà adeguato, fino a concorrenza, a quello in atto al 1/1/05 prima dell’aumento, pari a € 27,13;
- c) gli scatti maturati fino al 31/12/2004 sono commisurati ai seguenti valori:
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Categoria |
Importo Scatti |
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C.U. |
27,13 |
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Ia cat. |
24,02 |
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IIa cat. |
21,61 |
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IIIa cat. |
18,64 |
Nel corso dell'incontro al Ministero del Lavoro del 13 giugno u.s. le parti hanno modificato il verbale del 12/4/2007 nella parte relativa al calcolo dell'importo spettante per ciascun scatto di anzianita'. Si e' quindi stabilito che gli scatti di anzianita' vanno calcolati nella misura del 2,12% del minimo tabellare (non piu' il 2,15% dell'accordo del 12/4/2007) e che TUTTI gli scatti (anche quelli maturati ante 2005) devono essere ricalcolati sulla base dei nuovi valori di scatto.
4) Riparametrazione: dalla data di sottoscrizione del presente verbale, viene attuata la riparametrazione degli stipendi, distribuendone gli effetti nell'arco temporale di vigenza del CCNL, secondo la tabella sottoriportata, riflettente importi mensili:
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Riparamentrazione |
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Categoria |
Totale |
da 1/3/2007 |
da 1/10/2007 |
da 1/2/2008 |
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C.U. |
54,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
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Ia cat. |
51,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
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IIa cat. |
10,50 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
In occasione delle corresponsioni di cui sopra, potranno essere riassorbiti, fino a concorrenza, gli aumenti concessi a titolo di miglior favore ai lavoratori inquadrati nelle categorie CU e Ia.
Ai lavoratori inquadrati in IIa categoria verrà corrisposto dal 1/4/2008, in aggiunta a quanto sopra e con le stesse caratteristiche indicate al comma successivo, l’ulteriore importo di € 6,5, da considerare come anticipo riassorbibile sugli aumenti che dovessero derivare ai suddetti dalla nuova classificazione del personale di cui al punto 15) del presente verbale.
Gli importi di cui sopra non sono soggetti ad alcun ricalcalo per aumenti economici di rinnovo, sia per quanto attiene al presente CCNL, che per quanto riguarda il prossimo rinnovo economico, decorrente dal 1/1/007. Essi altresì rientrano, dal 1/1/2009, nella base di calcolo degli scatti di anzianità.
5) Premio aziendale di produttività.
I valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, e di importo di premio, indicati all'art. 32, commi 4 e 7, sono così modificati:
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Premio Produttivita' |
| Categoria |
+ 2% |
+ 4% |
+ 6% |
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C.U. |
180,00 |
228,42 |
281,44 |
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Ia cat. |
170,00 |
217,82 |
268,31 |
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IIa cat. |
155,00 |
198,69 |
246,24 |
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IIIa cat. |
140,00 |
179,78 |
224,62 |
Il comma 9 è così modificato: "Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore."
Viene aggiunto in calce il seguente comma: "Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno essere oggetto di accordi di II livello, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti."
6) Malattia
L'art. 44, il comma 1 viene così modificato: "Il lavoratore che si assenta per malattia, oltre alle normali comunicazioni, dovrà presentare, nel secondo giorno di malattia, se la stessa è di durata superiore ad un giorno, il certificato medico che giustifichi anche il primo giorno."
7) Fondo di formazione continua: viene stabilita l'adesione al fondo Forte.
8) Apprendistato professionalizzante:
La durata è fissata in mesi:
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Categoria |
Durata apprendistato
(in mesi) |
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Ia cat. |
60 |
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IIa cat. |
54 |
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IIIa cat. |
48 |
Per le agenzie situate al Sud (e isole) i suddetti periodi sono incrementati di 12 mesi.
La percentuale di conferme, salvo i casi di dimissioni, di mancata accettazione da parte del lavoratore, di licenziamento durante o al termine del periodo di prova o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, necessarie per poter effettuate assunzioni di apprendisti nella singola agenzia è fissata al 75% negli ultimi 24 mesi.
Le retribuzioni sono previste nelle seguenti misure:
- per il primo anno, il 90%,
- per il secondo anno e primi 6 mesi del terzo anno, il 93,5%,
- per i secondi 6 mesi del terzo anno, nonché per il quarto e quinto anno (+ sesto al sud), il 96,5%.
Conferma allo scadere dei primi 6 mesi del penultimo anno, con le stesse caratteristiche di cui al precedente CCNL.
Al termine dell'apprendistato per la 3° categoria verrà conseguito l'inquadramento nella 2° categoria, profili 4° o 5°.
9) Retribuzioni: vengono concordati i seguenti aumenti, competenti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale:
2,95 (per l'anno 2005) + 2,10 (con trascinamento, per il 2006) = 5,05%.
Per gli anni 2005 e 2006, agli stessi lavoratori di cui al comma precedente, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2005 e 2006, un importo Una tantum, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il TFR, pari ai seguenti valori:
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Una Tantum 2005/2006
(da determinare pro-quota in /28 mi) |
| Categoria |
Importo base |
per ogni scatto di anzianità
con le misure indicate al punto 3
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C.U. |
1.320,00 |
28,30 |
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Ia cat. |
1.260,00 |
26,90 |
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IIa cat. |
1.180,00 |
25,40 |
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IIIa cat. |
1.120,00 |
24,10 |
I suddetti importi saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro negli anni 2005 e 2006, se iniziato nel corso di tali anni, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; saranno riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti. Essi comprendono le quote eventualmente a carico degli Istituti assicuratori, per i casi di malattia, maternità, infortunio.
Gli importi di cui sopra verranno corrisposti in due tranches, di valore pari al 50% ciascuna, alle seguenti scadenze:
- 1) entro il mese di aprile 2007, a titolo di anticipazione sulla prima tranche, con la condizione che siano stati avviati tutti gli adempimenti formali indicati nel successivo art. 16;
- 2) entro il mese di agosto 2007, per la seconda tranche.
Per quanto non previsto, valgono sul punto, le stesse condizioni già enunciate per precedenti erogazioni di arretrati.
10) Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale verranno definiti gli aumenti retributivi a valere per gli anni 2007 e 2008, da corrispondere ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale e subordinatamente all’approvazione dei rispettivi organi statutari .
11) Nelle more delle ratifiche di cui in premessa, e contestualmente al perfezionamento di tutti gli adempimenti indicati in premessa, SNA darà indicazione ai propri iscritti di erogare una anticipazione degli aumenti spettanti dal 1/1/2007, nella misura di almeno il 90% degli stessi.
12) All'art. 2 CCNL viene aggiunto il seguente 4°comma:
"Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull’andamento del settore, lo SNA, l’UNAPASS e le OO.SS. concordano sull’opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all’acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell’impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva. Il confronto fra le parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l’incidenza dei processi di cui sopra sia sull’organizzazione dell’attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all’interno delle agenzie interessate e sull’efficienza dei servizi che l’impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l’insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi."
13) Fondo pensione complementare: l’art. 62 CCNL è così modificato:
"Le Parti riaffermano l'opportunità di istituzione o adesione ad un Fondo pensione complementare chiuso."
Fermo restando quanto previsto dai diversi accordi vigenti fra le OO.SS. ed UNAPASS, si conviene che, nelle more di quanto indicato al comma precedente, viene concordata l'adesione ad un Fondo pensione negoziale aperto, con le procedure d'uso. A tal fine viene istituita una Commissione composta da 4 soggetti per le OO.SS. e 4 per SNA. Entro 18 mesi dall'avvio del Fondo negoziale aperto, le Parti si incontreranno per dar seguito all'obiettivo di cui al I° comma.
Nota a verbale. SNA riafferma la necessità di valutare prioritariamente la possibilità di aderire al Fondo ex-Anagina (Piccole e Medie Imprese), sulla base degli Statuti i cui testi erano già stati definiti, ancorché non sottoscritti; tale adesione avverrebbe previo accertamento della sussistenza delle relative condizioni, accertamento da esperire congiuntamente con gli Organi di gestione di tale Fondo.
14) Le Parti si danno atto che quanto concordato nel presente verbale, in particolare ai punti 9 e 13, esaurisce definitivamente ogni rivendicazione relativa ai c.d. mancati versamenti degli agenti per la previdenza complementare.
15) L'esame delle altre materie contenute nella piattaforma delle OO.SS. verrà effettuato entro i 15 giorni successivi alla sottoscrizione del presente, con esclusione delle materie relative a:
- Classificazione del personale,
che sarà definita successivamente al termine di cui sopra.
16) Le variazioni contrattuali oggetto del presente verbale saranno apportate al CCNL 25/5/2001, contestualmente al completamento di tutti gli adempimenti formali necessari per il concreto avvio degli strumenti previsti all’art. 4 del CCNL 25/5/2001, la cui operatività avrà decorrenza contestuale all’approvazione del presente verbale da parte dei competenti Organi statutari. Gli adempimenti sopra indicati comprendono anche le nomine e/o elezioni dei soggetti deputati alle cariche sociali di tutte le istanze previste al predetto art. 4.
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