Regolamento ISVAP n. 5/2006: obbligo di 60 ore di formazione entro settembre 2007


Come è noto a noi tutti, il nuovo regolamento dell'ISVAP del 2006 ha introdotto obblighi precisi di aggiornamento professionale nei confronti di tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione, ivi compresi gli addetti che, svolgendo tale attivita' all'interno dei locali dell'agenzia, non sono stati iscritti alla Sez. E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI).

Il regolamento prevede che tali soggetti (non iscritti al RUI) debbano usufruire, entro il 30 Settembre 2007, di 60 ore di formazione di cui 30 in aula e 30 di auto formazione alla fine delle quali è obbligatorio superare un test di valutazione.

Il costo del corso è a carico degli intermediari, quindi dei datori di lavoro.
E’ l’intermediario, il datore di lavoro, ad essere iscritto al RUI: i suoi dipendenti agiscono appunto alle sue dipendenze, in suo nome e per suo conto. Quindi, ogni eventuale pretesa che tale corso debba essere pagato dai dipendenti non ha alcun fondamento.

Qualora un intermediario assicurativo (assicurazione, banca, ecc.), nel corso di verifiche da parte dell’ISVAP, non potesse attestare la frequentazione del corso da parte dei suoi dipendenti non iscritti alla sez. E del RUI, le responsabilità e relative sanzioni/impedimenti all’attività riguardano l’intermediario stesso e non certo i suoi dipendenti! Eventuali minacce di sanzioni disciplinari in caso di non frequentazione del corso (a spese del dipendente) non hanno alcun fondamento. Il dipendente invece è tenuto, ovviamente, alla partecipazione al corso se pagato dal suo datore di lavoro.

Alla fine del percorso formativo le aziende richiedono ai/alle lavoratori/trici la firma di una dichiarazione con la quale si certifica di avere i requisiti previsti dalla legge, di aver fatto la formazione e di essere pertanto abilitati alla vendita di prodotti assicurativi secondo la nuova normativa. La raccomandazione che vi facciamo è di NON FIRMARE ALCUNA LIBERATORIA fintanto che non avrete concluso tutto il percorso formativo, ricordando inoltre che le agenzie sono tenute a garantire in modo adeguato l'auto formazione.

E' opportuno ricordare che le responsabilità civili, penali ecc. in relazione all’espletamento dell’attività di intermediazione assicurativa sono sempre e solo in capo all’intermediario e non ai suoi dipendenti. Per essi vale naturalmente l’obbligo della normale diligenza nell’esecuzione delle proprie mansioni; gravi mancanze di diligenza da parte dei lavoratori possono certo comportare delle sanzioni disciplinari, ma il rapporto con il cliente rimane sempre in capo all’intermediario assicurativo. Ciò vale per la compilazione del “Questionario sull’adeguatezza” così come per ogni altra attività. Anche se sulla documentazione in mano al cliente compare cognome e nome dell’impiegato, ciò viene fatto in omaggio alla trasparenza ma non per indicare attribuzioni di responsabilità che, lo ripetiamo, rimangono sempre esclusivamente in capo a chi è iscritto al RUI (il datore di lavoro).

Rammentiamo inoltre a tutte/i che la mancata fruizione dei corsi di formazione obbligatori non consentirebbe, a partire dal 1° ottobre, di svolgere attivita' di intermediazione assicurativa ma che le conseguenze dell'esercizio della stessa in mancanza dei requisiti di legge ricadono esclusivamente sull'agente.

Tenendo conto che la nuova normativa introduce responsabilità più stringenti nei confronti degli/lle addetti/e al collocamento di prodotti assicurativi, richiamiamo alla scrupolosa osservanza delle regole in particolare quelle relative alle informazioni da fornire al cliente, alla sottoscrizione e consegna della prevista documentazione (leggi informativa pre contrattuale).

Invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a rivolgersi ai rappresentanti Fisac, qualora si rendesse necessario avere ulteriori chiarimenti e/o informazioni.

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