| Adozioni e affidamento nazionale | Riposi giornalieri |
| Adozione internazionale | Malattia del bambino |
| Congedo Parentale | Adempimenti dei genitori adottivi o affidatari |
I genitori adottivi di bambini con età:
- fino a 6 anni per adozioni nazionali;
- superiore ai 6 anni in caso di adozione internazionale (fino al compimento della maggiore età);
possono usufruire:
- del congedo di maternità/ paternità (alternativamente) e della indennità conseguente nei tre mesi successivi all'ingresso del bambino/a in famiglia;
- del congedo parentale nella stessa misura e durata prevista per i genitori naturali
L. 476/98
L. 149/01 Art. 26,27 e 31-36 e 37 D.Lgs. 151/2001
Il T.U. fa compiere ulteriori passi avanti alla parificazione dei diritti tra figli naturali e figli adottivi ed affidatari mettendo il minore al centro della tutela. In questo modo viene valorizzato il ruolo alternato della genitorialità tra la madre ed il padre, al di là dei legami biologici.
Una significativa novità riguarda la tutela della salute: anche le lavoratrici adottive o affidatarie, come le madri naturali, sono protette fino a sette mesi di età del bambino/a dai rischi lavorativi.
Adozioni e affidamento nazionale
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono avvalersi, sempre che il bambino/a non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i 6 anni di età, del congedo di maternità e del trattamento economico relativo, durante i primi 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino/a nella famiglia adottiva o affidataria.
Tale diritto è garantito al padre lavoratore adottivo o affidatario in tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta o non ne abbia diritto.
Le condizioni per poter usufruire del diritto sono le medesime sia per il padre sia per la madre. Non essendovi maternità biologica, i genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi sempre alternarsi con la madre.
Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali: 80% della retribuzione, salvo integrazioni contrattuali di miglior favore, con accredito figurativo della contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione.
Adozione internazionale
I genitori adottivi, o coloro che hanno in affidamento preadottivo un minore straniero, hanno diritto di fruire di un congedo non retribuito per il periodo di permanenza nello stato straniero, la cui durata deve essere certificata dall'ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Il periodo di permanenza nello stato straniero, richiesto per la pratica di adozione, è considerato come interruzione del servizio e quindi non è utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e quiescenza.
In caso di adozioni e di affidamenti preadottivi internazionali il limite di età per il congedo di maternità è elevato fino alla maggiore età dell'adottato o dell'affidatario.
N.B. Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, certificate dall'Ente autorizzato, rappresentano oneri fiscalmente deducibili dal reddito imponibile.
Congedo Parentale
Entrambi i genitori adottivi hanno diritto al congedo parentale (astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore):
- per i bambini di età inferiore ai 6 anni vi è il diritto a fruire del congedo fino al compimento dell'8° anno di età;
- per i bambini di età compresa fra i 6 e 12 anni il diritto può essere fruito entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia.
Sul versante del trattamento economico va ripetuta la stessa distinzione:
- per i bambini adottati entro i 6 anni di età i primi 6 mesi sono retribuiti se fruiti entro il 6° anno di età e comunque entro i 3 anni dall'ingresso in famiglia;
- per bambini adottati in età compresa fra i 6 e 12 anni i primi 6 mesi sono comunque retribuiti, mentre i restanti periodi eventualmente fruiti sono retribuiti subordinatamente al reddito.
Riposi giornalieri
I riposi giornalieri della madre, i riposi giornalieri del padre ed i riposi per le adozioni o affidamenti plurimi sono fruibili anche dai genitori adottivi o affidatari. Il termine temporale purtroppo è rimasto uguale a quello dei genitori naturali: si tratta sempre di un anno di età del bambino/a. Sarebbe stato più utile se si fosse trattato “del primo anno di ingresso del bambino/a nella famiglia”. La giurisprudenza ha già affermato che il primo anno di ingresso in famiglia va equiparato al primo anno di vita del bambino/a dal momento che è con l'ingresso in famiglia che inizia la relazione parentale: bisognerà che si provveda con un intervento legislativo correttivo.
Malattia del bambino
Se l'adozione o l'affidamento avvengono:
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entro il 6° anno di età del bambino
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| Fino ai 6 anni di età | Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, senza alcuna limitazione temporale durante la malattia di ciascun figlio. |
| Tra i 6 e gli 8 anni di età | Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, 5 giorni lavorativi l'anno per ciascun figlio ammalato. |
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tra il 6° e il 12° anno di età del bambino
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| entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia |
ciascun genitore, alternativamente, ha diritto a 5 giorni lavorativi per ciascun figlio |
Adempimenti dei genitori adottivi o affidatari
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:
- domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;
- copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
- copia del certificato di affidamento o del verbale attestante la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;
- copia dell'atto rilasciato dall'Autorità competente o copia della sentenza del giudice straniero.
Attenzione:
I periodi di congedo fruiti nei casi di affidamento e/o preaffidamento adottivo si cumulano ai fini della durata complessiva dei congedi stessi.