CONGEDO DI MATERNITA' (Astensione obbligatoria)
(Art. 16 eArt. 20 D.Lgs. 151/2001)






Generalita'

Prima del 28 marzo 2000, l'astensione pre e post partum doveva essere fruita in 5 mesi con inizio 2 mesi prima del parto e la fine 3 mesi dopo.

Dal 28 marzo del 2000, è possibile scegliere fra 2 opzioni:

Scelta 1 Scelta 2 (flessibile)
2 mesi prima del parto 1 mese prima del parto
3 mesi dopo il parto 4 mesi dopo il parto

con la possibilità, quindi, di lavorare fino all'ottavo mese di gravidanza e prolungare, per il tempo restante, l'astensione post partum (1 mese ante e 4 post)


Il congedo di maternità e' il periodo nel quale la lavoratrice dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro.

E' vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre seguenti il parto, salvo quanto previsto dal T.U. in relazione alla flessibilità;
- qualora il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta ed il parto stesso;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, tali giorni sono aggiunti al congedo di maternità dopo il parto.


Adempimenti

La lavoratrice, prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve presentare al datore di lavoro e all'Inps, apposita domanda corredata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto (vedi mod. MAT allegato).
A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso, per usufruire dei diritti previsti, la lavoratrice deve altresì inviare al datore di lavoro e all'Inps il certificato di nascita del bambino/a ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del Dpr 445/2000 (autocertificazione).

Con lettera a parte si deve segnalare la nascita all'Ufficio del Personale per usufruire delle detrazioni fiscali per figli a carico e richiedere l'erogazione degli assegni familiari, se spettano.

La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo per maternità che precede il parto.



Congedo di maternità anticipato

L'art. 17 del T.U. prevede che il congedo di maternità possa essere anticipato, su richiesta della lavoratrice e a seguito disposizione della Direzione provinciale del lavoro, sulla base di accertamento medico, quando sussistano le seguenti circostanze:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a;

c) quando la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni.


Per fruire del congedo di maternità anticipato di cui alla lettera a) la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione Provinciale Lavoro - Servizio Ispettivo Lavoro, corredata dal certificato di gravidanza e dal certificato medico attestante le condizioni previste per la concessione.
Il Servizio Ispettivo emanerà il provvedimento entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione completa della documentazione.
All'atto della ricezione della documentazione, la Direzione Provinciale Lavoro rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata dalla lavoratrice al datore di lavoro.
Qualora entro i 7 giorni non venga emesso alcun provvedimento la domanda s'intende accolta.

Se all'atto della richiesta di congedo anticipato per complicanze la lavoratrice è a casa in malattia con certificato medico, bisognerà distinguere tra due casi:


Congedo anticipato richiesto per un periodo limitato di tempo (cioè è indicata una prognosi): qualora il provvedimento della Direzione per determinare la durata del congedo non sia ancora intervenuto, la lavoratrice deve riprendere il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto o prolungare la malattia con ulteriore certificato;

Congedo anticipato richiesto fino all'inizio del normale congedo di maternità (non è indicata una prognosi): nella ricevuta rilasciata dal Serv. Isp. Lavoro alla lavoratrice all'atto della ricezione della documentazione (e da consegnare quanto prima al datore di lavoro) è già riportata la dicitura che "la lavoratrice è da considerarsi fin da subito in congedo di maternità anticipato"; pertanto non è necessario presentare alcun ulteriore certificato di malattia.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) può essere disposta anche d'ufficio dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro.


Posticipazione del congedo di maternità

Qualora la lavoratrice sia addetta a lavori insalubri e non possa essere adibita ad altre mansioni, è concessa una proroga dell'astensione obbligatoria fino a sette mesi dopo il parto.




Flessibilità del congedo di maternità

Lasciando inalterata la durata del congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, l'art. 20 del T.U. prevede per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per poterne fruire è necessario che un ginecologo del SSN ed il medico competente per la prevenzione e la salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.

Il periodo di flessibilità, anche quando è già stato accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su richiesta della lavoratrice, o implicitamente, per fatti intervenuti.

La malattia che intervenga durante l'ottavo mese di gravidanza è da considerarsi congedo per maternità in quanto la malattia stessa rappresenta impedimento alla flessibilità del congedo di maternità (cfr. circolare Min.Lav. e Prev. Soc. n. 43/2000).

La domanda di flessibilità va presentata comunque entro il settimo mese di gestazione al datore di lavoro e all'INPS.

Tale domanda deve essere corredata da:

1. modello MAT (vedi allegato), cioè il normale modello per la richiesta di congedo di maternità;

2. dichiarazione dell'azienda (per quel che riguarda il nostro settore) della non obbligatorietà della presenza del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro" (ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo);

3. certificato del ginecologo del SSN o convenzionato in cui, nell'ipotesi dell'assenza del medico competente di cui al punto 2, lo specialista deve anche esprimere, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e della solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori per i quali non è prevista la flessibilità del congedo.
Tale decreto non è ad oggi stato emanato, nelle more dell'emanazione l'INPS precisa che nei luoghi di lavoro dove non è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria (come nei nostri settori) le lavoratrici possono legittimamente usufruire dell'astensione obbligatoria flessibile esibendo unicamente la certificazione del ginecologo del SSN.


Parto prematuro


Si definisce parto prematuro quello che avviene oltre il 180° giorno dall'inizio della gestazione. In questo caso la lavoratrice non perde il periodo di astensione obbligatoria non goduto per intero prima del parto.
Tale periodo si aggiunge ai tre mesi spettanti dopo la nascita del bambino/a, comunque per un massimo di cinque mesi.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato attestante la data del parto.
Il periodo non usufruito non può comunque essere aggiunto nei casi di proroga fino al settimo mese dell'astensione post-partum prevista per le lavoratrici adibite a lavori insalubri o pericolosi.





Malattia durante il congedo di maternità

L'insorgere di malattia durante il periodo di congedo per maternità post partum non interrompe il congedo stesso.

Per la malattia insorta nell'ottavo mese di gestazione in caso di flessibilità del congedo di maternità vedere il paragrafo FLESSIBILITA' DEL CONGEDO DI MATERNITA'.





Decesso del bambino

Nel caso di morte del bambino/a durante il parto o nei tre mesi successivi, la lavoratrice non può essere licenziata fino al termine del periodo di congedo di maternità e continua a godere della relativa indennità.




Padre: congedo di paternità

L'art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre o anche in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre.
In questi casi il padre acquisisce un diritto autonomo, indipendente dalla condizione di lavoratrice o meno della madre.

Per avvalersi del congedo di paternità il padre deve presentare al datore di lavoro:
- in caso di grave infermità della madre la certificazione medica relativa;
- in caso d'abbandono un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del Dpr 445/2000;
- in caso di affidamento unico la documentazione relativa.

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