L'art. 3 del T.U. ribadisce, riprendendo quanto già previsto dalla legge 9 dicembre 1977 - n. 903, il divieto di discriminazione fondata sul sesso.
Nello specifico è previsto che:
a) E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
b) E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale sia in materia di accesso che di contenuti;
c) E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione di carriera.