Il genitore lavoratore può fruire del prolungamento del congedo parentale ovvero dei riposi orari :
- fino ai 3 anni di età del bambino/a
- nonché dei 3 giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18
anche qualora l'altro genitore non abbia diritto a tali benefici.
I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l'altro fuisce del congedo parentale.
Art. 33 L. 104/92
Artt. 42 e 45 D.Lgs. 151/2001
Art. 80 L. 388/2000
La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche adottivi, di minori con handicap in situazione di gravità (la situazione di gravità deve essere accertata dalla ASL competente che ne rilascia certificazione) hanno diritto, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino/a:
- al prolungamento del periodo di congedo parentale;
- in alternativa a riposi orari retribuiti. La durata di tali riposi è di 2 ore al giorno per orario pari o superiore alle sei ore, 1 ora in caso contrario.
Fino all'anno di età questi riposi non sono quelli alternativi al prolungamento del congedo parentale, ma quelli c.d. per allattamento, nel 2° e 3° anno di vita del bambino i riposi diventano quelli alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa.
Il genitore ha diritto al prolungamento o ai permessi orari anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (per esempio nel caso di addetta ai servizi domestici, di lavoratore a domicilio, di casalinga o di disoccupato).
Non è possibile invece da parte dei genitori fruire contemporaneamente di questo diritto.
Dopo il terzo anno di vita e fino al diciottesimo i genitori, sempre in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito nonché accreditato figurativamente. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'arco del mese e possono, secondo l'INPS, essere ripartiti tra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi (es.: 1 giorno la madre e 2 il padre, di cui 1 giorno, quindi, fruibile assieme).
I genitori di figli maggiorenni hanno diritto complessivamente ai tre giorni anche continuativi nel mese. Non è più richiesto il requisito della convivenza tra genitori e figli maggiorenni con handicap purché si assicuri un'assistenza continua ed esclusiva. Tutti i riposi ed i permessi della legge 104 possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.
Secondo l'Inps viene definita CONTINUA l'assistenza prestata quotidianamente al soggetto handicappato ed è ESCLUSIVA quando il lavoratore che richiede i permessi è l'unico soggetto che presta l'assistenza alla persona disabile. Se quindi nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri (compreso l'altro genitore) non lavoratori, in grado di prestare assistenza, non si ha diritto ai permessi
E' stato introdotto per i genitori o, in caso di scomparsa di questi, per i fratelli o le sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata da almeno cinque anni, un congedo di due anni, anche frazionati, per gravi motivi familiari, retribuito e valido ai fini pensionistici (Art.42 T.U.). Il requisito temporale di almeno 5 anni appare particolarmente oneroso nel caso di neonati o minori con handicap gravissimo che necessitano di un immediato e totale accudimento. In questi casi è opportuno rivolgersi al proprio rappresentante sindacale per procedere con l'apertura di un caso da sottoporre alla giurisprudenza.
Tra le agevolazioni riconosciute al genitore o altro familiare - che assiste con continuità un parente, o affine entro il 3° grado, portatore di handicap, c'è anche il diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e il divieto di essere trasferito senza consenso ad altra sede.
E' importante ricordare che la legge 53/2000 ha eliminato il requisito della convivenza.
Genitore con contratto di lavoro a part time verticale
In questo caso il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente
Si procede con la proporzione:
x:a = b:c ( "a" corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, "b" ai 3 giorni di permesso teorici, "c" a quello dei giorni lavorativi a tempo pieno).
Esempio: 8 giorni di lavoro nel mese su un totale di 27 giorni lavorativi:
x:8 = 3:27 x = 0,8 (che viene arrotondato a 1)
Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino a 0,5 i superiore