In questo capitolo trattiamo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.53, che non fa parte del Testo Unico, ma riveste un elevato interesse per quanto riguarda i permessi per cause particolari, comunque legati alla famiglia.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di grave documentata infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
I permessi devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza di grave infermità.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
N.B.: Per calcolare il II grado di parentela si parte dal soggetto richiedente e di si sposta di due livelli. Quindi: fino a nonne/i - nipoti (dei nonni) e fino a sorelle/fratelli del richiedente. Gli affini non sono previsti, quindi non si possono utilizzare i tre giorni di permesso, ad esempio, per morte di suocere/i.
La lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante il periodo di congedo la lavoratrice/il lavoratore:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto a retribuzione;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali, si può procedere al riscatto ovvero al versamento dei contributi secondo le norme della contribuzione volontaria.
I Contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende il lavoro dopo il periodo di congedo.
Le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi continuano a trovare applicazione. Ad esempio il CCNL per i dipendenti della agenzie di assicurazione in gestione libera prevede 3 gg. di permesso retribuito anche per il decesso dei suoceri (affini di II grado)