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IL RAPPORTO DI LAVORO DOPO LA MATERNITA' / PATERNITA' |
| Rientro al lavoro Finito il periodo di congedo, le lavoratrici hanno diritto a conservare il posto di lavoro e, a meno che non vi rinuncino espressamente, di rientrare nella stessa unità produttiva dove prestavano servizio all'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune, e di restarvi fino al compimento di un anno di età del bambino/a. Hanno anche diritto di svolgere le stesse mansioni o altre equivalenti cui erano adibite prima dell'assenza. Lo stesso dicasi per il lavoratore che rientra dopo aver fruito del congedo di paternità o di altri casi di congedo, di permesso o riposo disciplinati dal Testo Unico. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione o di affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Dimissioni In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (art.54 T.U.), la lavoratrice madre e il lavoratore padre che hanno usufruito del congedo di paternità, hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o di affidamento. Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e da entrambi i genitori durante il primo anno di vita del bambino/a, devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. A questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. (Art. 55 T.U.) Disoccupazione Alle lavoratrici madri che si dimettono volontariamente nel periodo durante il quale esiste il divieto di licenziamento - dall'inizio della gestazione al compimento dell'anno di età del bambino/a - spetta l'indennità di disoccupazione ordinaria. (cfr. circolare n. 128 del 5/7/2000 INPS). L'indennità di disoccupazione spetta anche al padre che ha fruito del congedo di paternità (cfr. Padre: congedo di paternità). Per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione bisogna presentare domanda all'INPS, per le modalità fare riferimento al proprio rappresentante sindacale o alle sedi INCA/Cgil. |