RIPOSI GIORNALIERI (Allattamento)


Quando: Entro il primo anno di età del bambino/a


Riposi giornalieri: 2 ore di permesso se l'orario di lavoro è superiore alle 6 ore giornaliere; 1 ora se l'orario è inferiore


Competono al padre quando:
- i figli sono affidati al solo padre;
- in caso di morte o grave infermità della madre;
- in alternativa alla madre che non intende avvalersene
- quando la madre non è lavoratrice dipendente


In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche congiuntamente alla madre.


D.Lgs. 151/2001 - Artt.39 e 40


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Riposi giornalieri della madre


Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino/a, due periodi di riposo che vengono accordati in base all'effettivo orario giornaliero di lavoro:

  • 2 ore se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere, i due periodi di riposo sono anche cumulabili durante la giornata;
  • 1 ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.

Tuttavia, quando il datore di lavoro mette a disposizione in azienda una camera d'allattamento o un asilo nido, i permessi di lavoro giornalieri si riducono temporaneamente della metà, per cui in caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore il permesso è di un 1 ora che si riduce a 1/2 ora in caso di orario inferiore alle 6 ore.
La distribuzione delle ore di riposo durante la giornata deve essere concordata tra la madre ed il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze di servizio.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.


Se durante una giornata lavorativa si fanno delle assenze per qualunque motivo (es. visita medica, sciopero, etc.) i periodi di riposo vengono ridotti rapportandoli all'effettiva prestazione lavorativa.



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Riposi giornalieri del padre

Le nuove disposizioni di legge estendono al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre, i riposi giornalieri riconosciuti durante il 1° anno di vita del bambino/a nei seguenti casi:

  • che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
  • che la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • che i figli siano affidati solo al padre;
  • in caso di morte o grave infermità della madre.

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.
E' da ritenere escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa, fatta salva l'ipotesi di grave infermità della stessa.

Il padre deve presentare un certificato che attesti la condizione della madre.
In merito al numero di ore di riposo spettanti al padre, si precisa che lo stesso ne può fruire in base al proprio orario giornaliero di lavoro.


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Parti plurimi

Con la legge sui congedi parentali ed il T.U., in caso di parto plurimo, le ore di permesso sono raddoppiate ed il riposo giornaliero è elevato a 4 ore.
Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore ) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità e parentale della madre.
Le ore fruibili sono identificate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi (v. tabella).

Tabella con esempio di ripartizione delle ore di riposi orari in caso di parto plurimo

MADRE
PADRE
almeno 6 ore giornaliere
almeno 6 ore giornaliere
meno di 6 ore giornaliere
4 ore
0 ore
0 ore
3 ore
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
3 ore
2 ore
0 ore
4 ore
2 ore
Cong.matern. o parentale
2 ore
1 ora
meno di 6 ore giornaliere
almeno 6 ore giornaliere
meno di 6 ore giornaliere
2 ore
0 ore
0 ore
1 ora
2 ore
1 ora
0 ore
4 ore
2 ore
Cong.matern. o parentale
2 ore
1 ora


E' da ritenere escluso un diritto del padre ai riposi quando la madre non svolge attività (fatta salva l'ipotesi di grave infermità)



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Risposta ad alcune domande


Come si calcolano le ore di riposo?

Si calcolano con riferimento a ciascuna singola giornata lavorativa. Nei giorni in cui si lavora meno di 6 ore si ha diritto a una sola ora di riposo.


Chi stabilisce la collocazione oraria dei riposi?

La collocazione oraria dei riposi va concordata con il datore di lavoro, mettendo al primo posto le esigenze di cura del richiedente.
In caso di dissenso, la determinazione spetta al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro.


Se la madre è casalinga e il parto è gemellare, il padre ha diritto alle ore, in misura raddoppiata, di riposo giornaliero?

No, né in misura ordinaria, né in misura raddoppiata, in quanto, appunto, la moglie è casalinga.


Se i genitori sono una coppia di lavoratori subordinati e il parto è gemellare, possono chiedere la loro parte di riposi nello stesso arco temporale giornaliero?

Si.


Il padre può godere dei riposi giornalieri mentre la madre gode del congedo di maternità o del congedo parentale?

No, perché la madre non si trova nella condizione di lavoratrice che rinuncia al suo diritto ai riposi.


Se la madre dipendente rinuncia ai riposi giornalieri e ne fruisce il padre e poi la madre si ammala, il padre perde il diritto ai riposi?

No, la disciplina legislativa precede solo che la madre lavoratrice abbia rinunciato ai riposi.


La madre può godere dei riposi giornalieri mentre il padre gode del congedo parentale?

Si, questo è possibile.


L'azienda durante il periodo in cui la lavoratrice fruisce delle 2 ore di riposo giornaliero può inviarla a 70 km. di distanza da casa?

No, sarebbe un comportamento discriminatorio e ostativo all'esercizio di un diritto. Non solo, la legge prevede il diritto della lavoratrice a rientrare nella medesima unità produttiva o in un'unità produttiva dello stesso comune e a rimanervi fino al compimento di 1 anno di vita del figlio.

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