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Art. II- TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 300 del 20.5.1970, le R.S.A. firmatarie del CIA potranno chiedere sopralluoghi per le rilevazioni sulle condizioni igienico sanitarie e per l’applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione antinfortunistica e di malattie.

Tali sopralluoghi si effettueranno secondo le modalità concordate con l’Azienda, anche con l’ausilio di tecnici specializzati spesati dalla stessa.

L’Azienda farà sottoporre a visita di controllo, a proprie spese, presso istituti pubblici o convenzionati specializzati, quei lavoratori che dovessero richiederlo in relazione al tipo di mansioni svolte e alle condizioni dell’ambiente di lavoro.

Su richiesta del lavoratore, nel caso si verifichi la sua comprovata non idoneità a proseguire l’attività propria nelle mansioni esplicate, si dovrà pervenire fra l’Azienda e le RSA ad un esame per individuare una diversa collocazione – ove possibile - nell’ambito della medesima unità produttiva.

L’Azienda illustrerà alle RSA, nel corso di un apposito incontro, le linee guida e gli standard previsti in caso di costruzione, ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti che interessino l’ambiente di lavoro, raccogliendone le eventuali indicazioni, valutandone l’applicabilità e dandone riscontro alle RSA stesse.

Inoltre l’Azienda curerà di installare o di migliorare, ove esistano, quelle attrezzature igienico-climatiche atte a favorire migliori condizioni di vita nell’ambito di lavoro (aria condizionata, riscaldamento, luce, ecc. ecc.).

L’Azienda adotterà apparecchiature ed attrezzature idonee ad evitare le conseguenze connesse alla rumorosità delle macchine e agli effetti nocivi del calore, del pulviscolo, del fumo e di elementi inquinanti in generale, con particolare riferimento a quei lavoratori costretti a svolgere le loro mansioni in ambienti angusti e/o affollati.


Dichiarazione a verbale:

  • L’Azienda dichiara che eviterà di adibire, in via continuativa e prevalente, all’utilizzo di video terminali il personale femminile sia durante il periodo di gravidanza, previa presentazione del relativo attestato, sia durante il periodo di allattamento ai sensi del Decreto Legislativo 26.3.2001 n 151.

    L’Azienda è disponibile a dare informativa circa le clausole concordate con le varie società appaltatrici in merito a:
    • manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento;
    • modalità di interventi di pulizia e accessori presso gli Uffici della Direzione Generale e delle Filiali.

  • L’Azienda in caso di apertura di nuovi sportelli o di integrale ristrutturazione di quelli esistenti curerà, secondo le leggi e le disposizioni amministrative vigenti, di eliminare le barriere architettoniche che rendono difficoltoso l’accesso per i portatori di handicap.

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