cia veneto banca

 

Veneto Banca: ricerca articolo per articolo all'interno del CIA

Art. III - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA


Premesso che:

le parti convengono quanto segue:

1.la premessa è parte integrante del presente accordo;

2.le parti si danno reciprocamente atto che il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - determinato sulla base dei criteri contenuti nell’Accordo 12 marzo 1997 e del personale in servizio addetto alla Veneto Banca (ivi compresi i cd distaccati passivi) al 31/12/2006, è pari a 4, di cui uno, di massima appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi;

3.i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall’incarico in caso di dimissioni e decadono automaticamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

4.le parti si danno reciprocamente atto che nel calcolo delle 50 ore annue di permesso spettanti a ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si terrà conto solo della durata effettiva dell’intervento, mentre non sarà considerato né il tempo necessario per il raggiungimento dell’unità produttiva nella quale viene realizzato l’intervento medesimo né quello richiesto per le attività espressamente previste dalla legge;

5.con riferimento alle materie demandate alla contrattazione aziendale, le parti concordano quanto segue:

Modalità di accesso ai luoghi di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e di registrazione degli spostamenti:

Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto, anche per posta elettronica, al Responsabile della Filiale/Ufficio in cui presta servizio il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per conoscenza alla Direzione Risorse Umane con un congruo preavviso.

L’accesso agli ambienti di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avverrà previa comunicazione – anche per posta elettronica – al Responsabile della Filiale/Ufficio interessato e Servizio di Prevenzione e Protezione.

In caso di accesso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno conferire, anche individualmente, con i lavoratori in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività lavorativa ed in particolare da non provocare interruzioni al servizio al pubblico.

I R.L.S. sono tenuti ad annotare, di regola entro e non oltre due giorni dall’effettuazione, su apposito registro conservato centralmente, tutti gli accessi effettuati presso uffici e filiali che si rendano necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.

Limiti di rimborso da parte della Banca delle spese sostenute da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Fermo restando quanto previsto in materia dall’Accordo 12 marzo 1997, l’Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute – ed opportunamente documentate - da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza secondo i criteri di seguito indicati:

a) fino a 25 km (sola andata) - rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio (l’utilizzo dell’automobile dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Risorse Umane);

b) oltre i 25 km (sola andata) – applicazione delle disposizioni previste tempo per tempo dal vigente CCNL in materia di missioni.


Formazione

La Banca darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall’art. 8 degli Accordi siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate. Tali interventi si concretizzano in tre giorni lavorativi di formazione per il primo anno successivo all’elezione, oltre ad una giornata lavorativa per ogni anno successivo.

6. La Banca metterà a disposizione dei seggi elettorali i mezzi necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (elenchi del personale e delle agenzie ed uffici, buste, etichette, fotocopiatrici, telefoni, fax, bacheche, ecc.) ed accorderà ai membri dei seggi i permessi per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni medesime.

7. La Banca fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni previste dall’art. 5, 2° comma degli Accordi in data 12 marzo 1997.

8. Le parti si danno reciprocamente atto che le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si svolgeranno entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, mentre gli interventi di formazione verranno ultimati entro tre mesi dall’elezione dei rappresentanti stessi. Successivamente si procederà ad un incontro fra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Delegato Aziendale per una prima analisi del piano di valutazione del rischio aziendale e degli eventuali interventi che si rendessero necessari in base a quanto rilevato dagli stessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel corso delle prime visite alle strutture aziendali.

9. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente accordo si darà applicazione al Decreto Legislativo 19.9.1994 n. 626 nonché agli accordi nazionali sopra richiamati.

Vai alla pagina principale della Fisac Cgil della Provincia di Vicenza