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Veneto Banca: ricerca articolo per articolo all'interno del CIA

Cap. 1 TRASFERIMENTI


L’Azienda si impegna, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, a continuare a gestire la mobilità territoriale improntandola a criteri di valorizzazione delle risorse e di crescita professionale, garantendo al riguardo i necessari e specifici percorsi formativi, tenendo in considerazione le specifiche esigenze personali e familiari del dipendente.

Ferme le previsioni di legge e del CCNL resta comunque inteso che nel caso si rendesse necessario disporre trasferimenti presso unità produttive situate ad oltre 30 Km. di distanza rispetto all’abituale dimora del dipendente, il provvedimento potrà essere disposto solo in presenza del consenso per gli appartenenti alle seguenti categorie del personale:

  • personale femminile in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai tre anni (ovvero al padre lavoratore quando i figli siano affidati a lui esclusivamente);

  • dipendenti portatori di handicap;

  • dipendenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap o in gravi e documentate condizioni di malattia;


L’Azienda per agevolare il personale trasferito, favorirà - compatibilmente con le esigenze di servizio – il ricorso agli strumenti in materia di flessibilità degli orari di lavoro previsti dal CCNL.

Al fine di favorire i trasferimenti su richiesta del personale nonchè la mobilità volta allo sviluppo professionale e di carriera, l’Azienda renderà nota a tutto il personale l’apertura di nuove unità operative, anche con l’uso del job posting. I lavoratori potranno rappresentare, attraverso apposita domanda, le proprie disponibilità ed aspirazioni in riferimento alla località di lavoro.

In caso di riorganizzazioni delle Aziende di Gruppo che comportino ricadute anche sul personale della Capo Gruppo, l’Azienda ne darà apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali.

In caso di trasferimento disposto dall’Azienda, successivamente al 31.12.2006, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo – che non comporti l’effettivo cambio di residenza, e che comporti un allontanamento dalla residenza (dimora) maggiore ai 25 Km. di sola andata - l’azienda corrisponderà una indennità chilometrica mensile di € 0,27 lordi per ogni Km. oltre il 25° di distanza tra dimora e nuova sede di lavoro (oltre il 25° di andata ed il 25° di ritorno).


Tale erogazione non sarà corrisposta ai lavoratori che abbiano meno di 5 anni di anzianità aziendale al momento del trasferimento stesso e comunque nel caso in cui:

  • il trasferimento sia avvenuto su richiesta del lavoratore;
  • il trasferimento abbia comportato un avvicinamento rispetto alla precedente sede di lavoro;
  • sia stato percepito dal dipendente un trattamento complessivo di miglior favore, salvo quanto derivante dall’applicazione contrattuale in materia di inquadramenti.



Raccomandazione

L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, valuterà con particolare attenzione specifiche condizioni disagiate:

ai fini di eventuali avvicinamenti;

al fine di intervenire economicamente nei casi in cui, a fronte di un rilevante disagio (non solo chilometrico), non vi siano tutele economiche adeguate.

L’Azienda esaminerà eventuali richieste di avvicinamento rappresentate dal personale in servizio prima di inserire in una unità produttiva un dipendente neo-assunto.



Le parti si incontreranno su richiesta di una delle organizzazioni sindacali firmatarie per una verifica in ordine all’applicazione della presente normativa.

Cap. 2 - MISSIONI


Il dipendente inviato in missione per un periodo superiore a 5 giorni, fermo quanto previsto dall’art. 61 del CCNL 12.2.2005, potrà chiedere l’anticipo di una somma forfettaria a titolo di rimborso spese.


Cap.3 - PERIODO DI COMPORTO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 comma 9 del CCNL 12.2.2005, l’Azienda segnalerà ai lavoratori interessati, nei singoli casi, l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto contrattualmente previsto, ai fini dell’esercizio della facoltà di essere collocati in aspettativa non retribuita.

L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare con la massima comprensione situazioni di particolare gravità segnalate dalle Organizzazioni Sindacali.


Cap. 4 - BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI FIGLI DEI LAVORATORI

Ai figli o persone equiparate a carico del personale della Banca, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di studi legali, oppure iscritti a corsi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge – ivi comprese le lauree brevi - vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle seguenti condizioni, con decorrenza 2007:

a) € 80 - agli studenti di scuola elementare

b) € 180 - agli studenti di scuola media di istruzione secondaria di 1° grado

c) € 300 - agli studenti di scuola di istruzione secondaria di 2° grado

d) € 500 - agli studenti universitari per il corso legale di studi.

Le somme indicate sub c) e d) vengono elevate rispettivamente di € 100 e € 250 per gli studenti di tali scuole, qualora per mancanza di scuola del tipo prescelto nel luogo di residenza, frequentino corsi di studio in località diversa.

Le provvidenze di cui sopra saranno corrisposte per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.

La corresponsione delle provvidenze, che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio, viene effettuata entro il mese di settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione.

La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.

Fermi gli articoli 53 e 54 del CCNL 12.2.2005, gli importi sopra richiamati sostituiscono e non si aggiungono agli importi previsti a medesimo titolo dai citati articoli.


Cap. 5 - PROVVIDENZE DI STUDIO PER DIPENDENTI

Si informa che al Personale, in occasione del conseguimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, verrà erogata, rispettivamente, la somma di € 200 e di € 400 lordi, in sostituzione agli importi previsti all’art. 53 del CCNL 12.2.2005.


Cap. 6 - PROVVIDENZE STUDIO PER FIGLI DISABILI


Con decorrenza 1° gennaio 2007, a ciascun figlio o persona equiparata a carico – secondo il criterio seguito per l’individuazione dei titolari del diritto agli assegni alimentari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap, ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 2000, a titolo di contributo studi.

Tale provvidenza, che sostituisce quella del CCNL, viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il ventiseiesimo anno d’età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

Cap. 7 - AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA

Ai figli o persone equiparate a carico del personale dipendente della Banca iscritti all’asilo nido o alla scuola materna sarà riconosciuto un contributo annuo pari ad

€ 150 per scuola materna;
€ 300 per asilo nido.

Il contributo per l’asilo nido sarà pari ad € 500 annue se la lavoratrice madre non usufruisce del part-time

Saranno, inoltre, concessi permessi non retribuiti per il tempo strettamente necessario e per non più di 10 giorni, anche frazionati, una sola volta nell’arco del triennio, per l’inserimento dei figli all’asilo nido e/o alla scuola materna con presentazione di idonea documentazione, che ne attesti l’esigenza.


Cap. 8 - BUONO PASTO


Dall’1.1.2003 l’importo del ticket giornaliero è pari ad € 5,29 per tutti i dipendenti appartenenti alle aree professionali ed ai Quadri Direttivi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, indipendentemente dal luogo di residenza.

Con decorrenza 1.4.2007, per il personale con contratto a tempo parziale orizzontale di almeno 5 ore giornaliere, e per il personale che fruisce dei così detti permessi per allattamento l’importo del ticket pasto giornaliero sarà pari ad € 5,29.


Cap. 9 - CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E A TEMPO DETERMINATO E DI INSERIMENTO

Ogni tre mesi, nel corso di appositi incontri, l’Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali Aziendali - su richiesta anche di una sola di esse - una informativa sull’andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato, di apprendistato professionalizzante a tempo determinato e di inserimento distinti per singole unità produttive.

L’Azienda, salve le autonomie datoriali in materia, si impegna, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, ad esaminare i casi di contratti a termine, di inserimento e di apprendistato professionalizzante non trasformati a tempo indeterminato ed a fornire le motivazioni della non trasformazione.


Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali

Si raccomanda alla Banca di aver cura di intrattenere il personale assunto con contratto di apprendistato e di inserimento, per informarlo sul percorso di formazione e sulle prestazioni professionali svolte in relazione alle mansioni attribuite.


Al personale di cui al presente capitolo vengono riconosciuti i seguenti trattamenti di miglior favore rispetto alla vigente normativa ex CCNL:

  • assistenza sanitaria ( a favore dei contratti d’apprendistato, di inserimento e di contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi);
  • previdenza integrativa;
  • premio aziendale (purchè presenti in azienda al momento dell’erogazione)


Cap. 10 - PART TIME

Fermo quanto disposto dai decreti legislativi n. 61/2000 (così come modificato dai D.lgs. n. 100/2001 e n. 276/2003), nonché quanto disposto dall’art. 29 del vigente CCNL 12.2.2005, l’Azienda si impegna su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali a fornire l’elenco delle richieste giacenti di part-time e le motivazioni circa la non accoglibilità.

La Banca, compatibilmente con le esigenze di servizio, darà priorità di accoglimento alle domande di part-time avanzate per:

  • motivi di salute;
  • esigenze di carattere familiare;
  • altre esigenze di carattere personale (studio ecc. ecc.).

A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto della:

  • data di presentazione domande;
  • anzianità di servizio.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno viene riconosciuto un diritto di precedenza in favore dei lavoratori part-time che desiderino trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.


Part-time lavoratrici madri

In ogni caso verrà riconosciuto il part-time a tutte le lavoratrici madri (o padri lavoratori), che ne facciano richiesta (con le forme e riduzioni d’orario richieste), appartenenti alle aree professionali, (dalla Ia alla IIIa) con le seguenti modalità:

  • fino al 31 dicembre dell’anno in cui il bambino compie tre anni;
  • ferma la disponibilità della lavoratrice madre al cambio temporaneo delle mansioni all’interno della fungibilità ed al cambio di unità produttiva che non dovrà vanificare i benefici temporali del part-time;

Atteso il carattere innovativo, la presente norma viene applicata in via sperimentale. Entro il 31.12.2007 le parti si incontreranno per la valutazione del mantenimento del presente istituto.

Le parti effettueranno verifiche semestrali sull’andamento della predetta normativa.

La presente norma si applica anche ai casi di adozione.

Le richieste di part-time dovranno essere inoltrate direttamente dall’interessato a Risorse Umane;

L’Azienda, si impegna comunque entro il 30 aprile 2007 ad emanare una circolare operativa per disciplinare l’iter di accesso e concessione del part-time sotto l’aspetto del processo di richiesta, della tempistica e/o rinnovo.


Cap. 11 - FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO

Fermo quanto disposto dall’art. 99 del CCNL 12.2.2005, l’Azienda si impegna su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali a fornire l’elenco delle richieste giacenti di flessibilità e le motivazioni circa la non accoglibilità.

Cap. 12 - FONDO DI PREVIDENZA

Al fine di garantire un più elevato livello di copertura previdenziale ed in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dalla data dell’1.1.2003, per tutto il personale in servizio alla stessa data, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, iscritto al Fondo di Previdenza Aziendale il contributo versato dall’Azienda al predetto Fondo sarà pari al 4,50% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

La contribuzione da parte di ciascun dipendente iscritto è fissata nella misura minima dell’1%.

Tale versamento straordinario sarà corrisposto al netto del prescritto contributo di solidarietà.

Per il personale assunto a tempo indeterminato o incorporato successivamente alla data del 31.12.2002, il contribuito versato al Fondo dall’Azienda sarà pari al:

  • 2%, per i primi 6 anni;
  • 4,5% dal settimo anno;

calcolato sull’imponibile utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.

Verrà incrementata la contribuzione a carico azienda dal 2% al 3%, a decorrere dal 1.1.2007, a favore del personale assunto in Veneto Banca a seguito dell’acquisizione degli sportelli di Capitalia alla data del 1.1.2003, ferma restando l’acquisizione nei termini temporali prescritti dal precedente CIA per l’incremento del contributo aziendale al 4,5%.

Il contributo aziendale per la previdenza integrativa verrà erogato anche a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato, d’inserimento e con il contratto di apprendistato alle stesse condizioni del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, assunto successivamente alla data del 31.12.2002.

Fermo quanto sopra Le parti si incontreranno entro il mese di aprile per approfondire gli aspetti normativi relativi alla materia, anche alla luce delle novità legislative, al fine di apportare le necessarie modifiche che saranno di comune accordo definite.


Cap. 13 - PERMESSI E CONGEDI

Nascite:

in occasione della nascita o dell’ adozione di un figlio/a è previsto un permesso retribuito di tre giornate utilizzabili anche in modo frazionato entro una settimana dall’evento.

Decessi:

il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito, contestuale all’evento, nel caso di decesso o grave infermità documentata del coniuge, del parente entro il 2° grado o del convivente.

Permessi per rendere testimonianza in Tribunale:

Se il lavoratore è parte attrice o convenuta non vengono concessi permessi (il lavoratore deve utilizzare i propri strumenti contrattuali o se esauriti un permesso non retribuito).

Se il lavoratore è parte estranea alla vicenda verrà concesso un permesso retribuito se non risulta avere a sua disposizione alcuno dei seguenti strumenti:

  • ferie arretrate oltre la spettanza annuale;
  • banca ore.


Se il dipendente è convocato in qualità di teste in relazione a vicende riguardanti la Banca è considerato nell’esercizio delle sue funzioni.

Visite mediche e cure

Per tutte le esigenze personali che richiedono brevi assenze per visite mediche o cure (ad esclusione di quelle odontoiatriche), anche specialistiche, analisi cliniche o prestazioni sanitarie che vengono effettuate presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate o presso medici privati, sono previsti brevi permessi retribuiti per il tempo richiesto da tali prestazioni e per il tempo massimo strettamente necessario per gli spostamenti.

Il lavoratore dovrà produrre a giustificazione dell’assenza apposita dichiarazione dell’Ente sanitario o del medico, nella quale deve essere specificata la durata della prestazione sanitaria.

Norme sulla certificazione della malattia

In tutti i casi di assenza per malattia il dipendente deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda.

Di massima è richiesto il certificato medico se l’assenza è pari o superiore a 2 giorni.


Resta salva la facoltà dell’Azienda di chiedere il certificato medico a prescindere dalla durata dell’assenza.


Permessi per malattia del bambino:

Saranno riconosciuti (in alternativa ai permessi previsti dalla legge) permessi retribuiti – ferme le previsioni della legge 53/2000 - in caso di malattia del bambino nei limiti numerici e di età disposti dalla legge stessa se il lavoratore avrà terminato gli strumenti in suo possesso per giustificare l’assenza: ferie arretrate, banca ore, ex festività.


Ferie:

Ferme le norme di legge, le ferie sono un diritto irrinunciabile per il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e devono essere godute – di massima - entro l’anno di maturazione.


Cap. 14 - INFORMATIVA SUGLI ORGANICI

Fermi restando gli obblighi di informativa di cui al vigente CCNL nonché l’autonomia dell’attività imprenditoriale, l’Azienda fornirà, in apposito incontro alle Organizzazioni Sindacali,

semestralmente:

  • l’organigramma completo della Banca;

  • un’informativa sulle prestazioni supplementari e sulla fruizione della “banca ore”, divisa per Ufficio.


annualmente:

  • l’elenco numerico dei trasferimenti attivi e passivi per unità produttiva;

  • l’elenco numerico dei dipendenti promossi l’anno precedente;

  • l’elenco numerico delle collaborazioni esterne;

  • una statistica delle assunzioni dall’esterno;

  • l’elenco delle domande di rotazione giacenti.

  • Su richiesta i dati saranno forniti su supporto informatico


Cap. 15 - TUTELA PER FATTI COMMESSI NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI

Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell’Azienda.

Resta, altresì, fermo in capo all’interessato il diritto di scegliersi un legale di sua fiducia.

In questa seconda ipotesi il rimborso della parcella avverrà nei limiti del tariffario legale dell’Ordine degli Avvocati.

Cap. 16 - MOLESTIE SESSUALI

Veneto Banca si impegna a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro privo di qualsiasi forma di discriminazione e privo di qualsiasi comportamento non rispettoso della dignità della persona.

In particolare qualsiasi comportamento che abbia il carattere di molestia sessuale esercitata nei confronti dei collaboratori, non potrà essere tollerato e verranno prese in considerazione tutte le misure adeguate nei confronti del molestatore, non escluso, nei casi di maggior gravità, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Al fine di affrontare eventuali casi segnalati, sarà costituita una commissione paritetica con rappresentati del datore di lavoro e rappresentanti sindacali.


Cap. 17 - MOBBING


Le parti riconoscono che la tutela della dignità dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.

Al fine di prevenire e contrastare l’insorgere di azioni lesive della dignità e l’instaurarsi di fenomeni di molestia morale sarà costituita una commissione paritetica tra Organizzazioni Sindacali e Azienda, per affrontare il problema della “violenza psicologica sul posto di lavoro”.

Tale commissione – anche attraverso opportuni approfondimenti - affronterà i seguenti aspetti:

le azioni mobbizzanti;

i vari soggetti coinvolti;

le cause del mobbing;

come affrontare i casi di mobbing;

analisi degli aspetti aziendali che possono favorire l’insorgere di mobbing per predisporre interventi che ne attuino l’eliminazione.

L’eventuale supporto medico e psicologico richiesto dai “soggetti mobbizzati” sarà a carico della Banca.

Cap.18 - PREMIO DI FEDELTÀ

La Banca riconoscerà al Personale in servizio un premio di fedeltà al raggiungimento del 25° anno di anzianità effettiva di servizio presso la medesima, pari a tre mensilità correnti riferite alla data di raggiungimento della predetta anzianità.


Analoga corresponsione, nei termini di 4 mensilità correnti – riferite alla data di cessazione del rapporto - spetterà al Personale in servizio al raggiungimento del 35° anno di effettivo servizio e verrà erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, vecchiaia, invalidità.


Cap. 19 - POLIZZA SANITARIA

In favore di tutti i dipendenti (assunti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di almeno 12 mesi, con contratto di inserimento e di apprendistato) vengono assicurate dalla Banca misure a carattere assistenziale per il rimborso di spese sanitarie. Il costo annuo a carico dell’Azienda per le suddette misure a carattere assistenziale è fissato in € 700 pro capite.

Tale contribuzione sostituisce ogni altra previsione in materia di assistenza sanitaria, comprese quelle regolate dal CCNL.

Cap 20 - MEDICINA PREVENTIVA

L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori:

In favore di tutti i dipendenti viene assicurata dalla Banca una polizza sanitaria per il rimborso di spese sanitarie di natura preventiva. Il costo annuo a carico dell’Azienda per la suddetta polizza è fissato in € 40 pro capite.

L’Azienda concederà a tutto il personale interessato dei permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per sottoporsi a visite mediche preventive e successivo rientro al lavoro.


Cap. 21 - PRESTAZIONE LAVORATIVA QUADRI DIRETTIVI


Prestazioni eccedenti in misura significativa il limite orario convenzionale

Ferme le previsioni dell’art. 78 del CCNL 12.2.2005, Come premessa di carattere generale si ricorda che la prestazione del personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi si effettua con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione che tengano conto delle esigenze operative;

L’Azienda, in ogni caso, emanerà disposizioni (entro 31.5.2007) per la segnalazione di un impegno temporale particolarmente significativo posto in essere dal personale appartenente alla categoria Quadri Direttivi, per il quale possano riscontrarsi oggettive difficoltà nell’autogestione della prestazione lavorativa, a condizione che tale personale non percepisca già trattamenti di miglior favore rispetto alla retribuzione tabellare, ai fini di valutare la possibilità di un intervento.


Cap. 22 - APERTURA, CHIUSURA DI FILIALI E UFFICI, RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE

L’Azienda, qualora ritenesse opportuno procedere alla chiusura, apertura di filiali o uffici o ristrutturazioni organizzative, darà una informativa alle OO.SS. firmatarie del presente C.I.A. almeno 2 mesi prima impegnandosi, inoltre, ad incontrarsi con quest’ultime per discutere le eventuali ricadute sui lavoratori.

Cap.23 - AZIONI SOCIALI DELLA BANCA

Ai fini di un maggior coinvolgimento e motivazione del proprio personale in ogni forma di attività aziendale, in deroga a quanto previsto per la clientela ordinaria, la Banca autorizza i dipendenti ad acquistare, senza oneri aggiuntivi, la quota minima di ingresso di 200 azioni sociali.


Cap. 24 - PARI OPPORTUNITA’

Si conviene che venga istituita una Commissione paritetica tra Azienda e OO.SS. firmatarie del presente C.I.A. al fine di esaminare la situazione di pari opportunità per il personale femminile, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della Legge n.125 del 1991 con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.

La Commissione si attiverà per la realizzazione di un progetto di ricerca/intervento i cui obiettivi fondamentali saranno quelli di evidenziare le eventuali discriminazioni esistenti in Azienda e, se necessario, proporre un progetto d’intervento sulle pari opportunità per il personale femminile.

Allo scopo di accrescere le conoscenze, di sviluppare le capacità di analisi e di elaborazione sulle problematiche da trattare, la Commissione potrà avvalersi di consulenze esterne specializzate.


Cap. 25 - INDENNITA’ DI RISCHIO

La Banca riconoscerà agli appartenenti alla 2a area professionale che svolgono servizio di portavalori all’esterno dell’azienda, l’indennità di rischio prevista per gli appartenenti alla 2a area professionale che hanno maneggio di contante.


Cap. 26 - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE

L’Azienda concederà al Personale che ne faccia richiesta, per motivi personali o familiari, un’aspettativa non retribuita - anche frazionabile in due periodi - che potrà variare da un minimo di un mese, ad un massimo di un anno.


Cap. 27 - PREMORIENZA O INVALIDITA’ PERMANENTE DEL DIPENDENTE

L’Azienda, nel caso di premorienza o invalidità permanente di dipendenti della Banca in costanza di rapporto di lavoro, darà precedenza, nei casi di nuove assunzioni di personale, al coniuge o ai figli del dipendente stesso, sempre che si tratti di nominativi che presentino i requisiti minimi richiesti per l’assunzione.


Cap. 28 - POLIZZA KASKO

Tutti i dipendenti di Veneto Banca che viaggiano per motivi di servizio sono assicurati con polizza Kasko con franchigie a carico Azienda.

Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2007, per una verifica congiunta sulla corretta applicazione del presente accordo.

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