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testo ACCORDO QUADRO GRUPPO VENETO BANCA

ACCORDO QUADRO DEL GRUPPO VENETO BANCA ai sensi dell’art. 18 del CCNL

In Montebelluna, il giorno 29 Giugno 2007


tra

Le seguenti Banche:

Veneto Banca

Banca Popolare di Intra

Banca Meridiana

Banca del Garda

Banca di Bergamo

Banca Popolare di Monza e Brianza

e

Le seguenti Delegazioni Sindacali:

DIRCREDITO

FABI

FIBA/Cisl

FISAC/Cgil

Rappresentate dalle segreterie nazionali, dalle segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle rappresentanze sindacali aziendali delle Banche sopra citate

Premesso che:

  • in data 26 aprile Veneto Banca ha acquisito il 75% del capitale sociale di Banca Popolare Intra, che è entrata conseguentemente a far parte del Gruppo Veneto Banca;

  • anche a seguito di tale acquisizione, si è deciso di attuare un progetto di riorganizzazione del Gruppo Veneto Banca;

  • in data 10 maggio 2007 le linee strategiche del progetto sono state comunicate alle Organizzazioni Sindacali, con contestuale apertura delle procedure di legge e di contratto, mediante consegna di una specifica comunicazione il cui contenuto è parte integrante del presente accordo;

  • su richiesta delle OO.SS si dava corso ai confronti previsti dalle procedure sopra indicate, ed i relativi incontri fra la delegazione delle Banche e quella delle OO.SS. si succedevano a far data dall’8 giugno fino alla data odierna;

  • le parti si danno atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine agli indirizzi, agli obiettivi ed alle modalità di attuazione del piano illustrato nell’informativa;

  • le parti si danno atto che la procedura di cui ai precedenti punti non assorbe quelle che le Banche dovranno esperire ai sensi dell’art. 47 della legge 428/1990 e del contratto in occasione dei successivi trasferimenti d’azienda nonché della costituzione della holding;

  • le Banche confermano che la logica e gli obiettivi del Piano sono informati alla volontà di realizzare una integrazione tra i due gruppi di origine attraverso processi di razionalizzazione organizzativa e acquisizione di maggior forza competitiva che consentano di sfruttare e mettere a fuoco le migliori competenze ed esperienze lavorative e diffondere le best practice;

  • Il Piano Industriale non solo non prevede ricadute sui livelli occupazionali esistenti, ma - in correlazione al piano di apertura di nuove filiali, sopra riportato - determinerà un incremento occupazionale nell’arco del triennio;

  • relativamente alle esigenze di nuova occupazione a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze organizzative e le competenze richieste, l’Azienda valuterà prioritariamente le candidature dei dipendenti che abbiano concluso o abbiano in essere rapporti di lavoro a tempo determinato.


Si conviene quanto segue:


Premessa

La premessa forma parte integrante del presente Accordo Quadro, che costituisce una normazione unitaria ed inscindibile da applicare ai fini di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto in tema di trasferimenti d’azienda, riorganizzazioni, ristrutturazioni, conseguenti alla progressiva realizzazione del Piano Industriale, nei confronti del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi.


Art. 1 Ambito applicativo

Le parti si danno atto che le norme contenute nel presente Accordo Quadro valgono solo ed esclusivamente per la realizzazione delle operazioni previste nel Piano Industriale 2007/2009 e richiamate nell’informativa del 10 maggio 2007.


Art. 2 Opportunità per le Risorse Umane

Le Parti confermano che gli obiettivi del Piano costituiscono un’opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale per le risorse umane che lavorano nelle diverse aziende del Gruppo, in virtù delle dinamiche relative alle nuove articolazioni delle strutture societarie e organizzative e delle relative linee funzionali e di riporto.


Art. 3 Relazioni Sindacali

L’attuazione del progetto si ispirerà a principi di correttezza delle relazioni sindacali basate sulla pari dignità, confermando con ciò i contenuti del Protocollo sullo Sviluppo sostenibile e compatibile del Sistema bancario del 16 giugno 2004 e del CCNL.

Le parti, in relazione alla complessità del processo di integrazione, convengono sull’opportunità di sostenere le diverse fasi con un adeguato livello di relazioni industriali.

A tal fine si terranno incontri periodici con le delegazioni sindacali di cui al presente accordo con cadenza trimestrale anche allo scopo di prevenire e superare possibili motivi di conflitto.

Tali incontri saranno finalizzati a seguire la graduale realizzazione del progetto quale sede di informazione, verifica, consultazione e confronto.

L’Azienda provvederà a comunicare (in occasione dei predetti incontri) i dati in essere circa i servizi, gli uffici, classificati secondo l’organigramma aziendale e di gruppo, e per ogni unità produttiva il numero degli addetti e gli inquadramenti suddivisi per aree professionali.

Tenuto conto che la realizzazione del Progetto necessita di articolate fasi di confronto sindacale con l’azienda, la partecipazione agli incontri di cui al secondo capoverso del presente articolo saranno considerati convocazioni aziendali, fatti salvi gli accordi vigenti nelle rispettive aziende di appartenenza.

Verranno concessi ai rappresentanti sindacali partecipanti agli incontri di cui al presente articolo:

un giorno di permesso antecedente la data della riunione;

uno speciale permesso per il tempo di viaggio necessario per recarsi sul luogo di svolgimento della riunione.

Verrà data ultrattività di 12 mesi alle eventuali RSA, delle aziende interessate dalle operazioni di integrazione di cui al Piano Industriale, che dovessero perdere il requisito numerico a causa di mobilità derivante dai processi di cui al piano stesso.


Art. 4 Normativa Aziendale

I trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi aziendali e dalle normative aziendali applicabili agli interessati saranno oggetto di confronto al fine di pervenire, nel tempo, ad accordi di armonizzazione.

I dipendenti delle aziende interessate dalle operazioni societarie citate nel Piano, in assenza di nuovi accordi di armonizzazione, manterranno i trattamenti economici e normativi previsti dagli accordi aziendali dell’azienda di provenienza.


Art. 5 Multipolarità

Per bilanciare l’impatto occupazionale nelle varie sedi di lavoro, valorizzare le risorse disponibili e perseguire la continuità delle esperienze professionali acquisite, sarà adottata una articolazione organizzativa caratterizzata da soluzioni multipolari, per la dislocazione territoriale differenziata delle attività del gruppo, con i rispettivi livelli di responsabilità e di particolare qualificazione professionale del servizio.

Tale assetto multipolare consente, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Industriale, di sviluppare e decentrare nei principali poli del nuovo Gruppo attività significative che garantiscano al tempo stesso occupazione, qualità delle prestazioni professionali e livelli di autonomia e responsabilità.


Art. 6 Mobilità territoriale

Nell’attuazione delle fasi operative viene ribadito l’impegno a privilegiare il mantenimento degli attuali ambiti di collocazione territoriale.

A fronte di eventuali, contenuti, fenomeni di mobilità territoriale vengono applicate le disposizioni contrattuali, nazionali e/o aziendali, favorendo, come prioritari, i seguenti criteri :

1.trasferimento dell’attività rispetto alla mobilità territoriale delle risorse umane;

2.consenso e condivisione degli interessati;

3.priorità nell’accoglimento di domande volontarie di trasferimento, tenendo conto delle particolari condizioni personali, del nucleo familiare o di salute, compatibilmente con le esigenze aziendali.

Le aziende manterranno l’applicazione dei rispettivi accordi aziendali, tempo per tempo vigenti, sulla mobilità territoriale fatta eccezione del seguente comma.

L’accordo sui trasferimenti attualmente vigente presso Banca Popolare di Intra (pag. 33 del CIA sottoscritto in data 28.12.2006) viene applicato a tutto il personale dipendente della Banca Popolare di Intra avente diritto, in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Al personale di Banca Popolare di Intra assunto successivamente a tale data verrà applicato, il trattamento derivante dal CCNL, fino al 31.12.2009.


Art. 7 Mobilità professionale

Le Parti confermano la volontà di assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle professionalità esistenti con l’obiettivo di non disperdere il patrimonio professionale e umano presente nelle diverse aziende.

La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane costituiscono, nel rispetto delle pari opportunità, elemento di rilevanza fondamentale negli indirizzi del nuovo Gruppo.

La realizzazione dei processi di riorganizzazione, ristrutturazione, fusione previsti nel Piano Industriale - con particolare riguardo alla riorganizzazione/razionalizzazione delle strutture centrali e al conseguente sviluppo della rete commerciale - potrà comportare mutamenti di mansioni e di ruoli organizzativi e renderà necessario il ricorso alla mobilità professionale del personale.

Il conseguente processo di ricollocazione del personale interessato dovrà essere realizzato:

  • ricercando il consenso degli interessati;
  • prevedendo la tutela e la valorizzazione delle professionalità acquisite;
  • prevedendo la partecipazione ad adeguati interventi formativi per lo svolgimento delle nuove mansioni.

Nei confronti del personale che, per effetto dei processi previsti dal Piano Industriale, sia stato soggetto a mobilità professionale verranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste di ricollocazione professionale in altre società del Gruppo.

A detto personale viene garantita la conservazione integrale ed a tutti gli effetti contrattuali nella nuova Azienda dell’anzianità di servizio maturata presso l’Azienda di provenienza compresa quella relativa alle normative nazionali e aziendali, senza soluzione di continuità, anche per l’anno di assunzione.

A tal fine avrà carattere di priorità la necessità di copertura di ruoli e/o mansioni vacanti, presso altre società del Gruppo interessate da esigenze di organico, sempre nel quadro delle fungibilità nelle mansioni stabilite da CCNL.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, l’Azienda fornirà comunque una motivata risposta all’interessato entro sei mesi dalla relativa presentazione.


Art. 8

Distacchi

Qualora il Gruppo dovesse ricorrere, per esigenze legate alla realizzazione del presente Piano industriale, allo strumento del distacco, si conviene quanto segue:

le risorse umane interessate opereranno – per un periodo transitorio di massima fino al 31.12.2008 – in regime di distacco collettivo. Al termine di detto periodo transitorio, una volta completato il processo di efficientamento organizzativo di tali strutture, le risorse umane ancora distaccate avranno l’opportunità, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, di:

a)passare alle dirette dipendenze della distaccataria;

b)concludere il distacco e rientrare in servizio presso la Banca/Azienda di provenienza;

c)prorogare il distacco per l’ulteriore periodo ritenuto necessario previa verifica della permanenza dell’interesse al distacco della Società distaccante.

  • Ferme restando le responsabilità previste in capo alla distaccante e alla distaccataria, al lavoratore distaccato sarà:
  • corrisposto l’intero trattamento economico e normativo (compreso il premio aziendale) dell’impresa distaccante;
  • applicato l’eventuale sistema incentivante previsto presso la società distaccaria;
  • formulata la valutazione delle prestazioni applicando il sistema previsto per il personale della società distaccataria.

Le competenze acquisite e l’esperienza professionale maturata nel periodo di distacco saranno valutate, sia in costanza del periodo di distacco, sia nel caso di rientro nella società distaccante sia in caso di passaggio alla distaccataria, ai fini delle opportunità di valorizzazione e sviluppo professionale.

Le Parti, nell’ambito delle previste fasi di verifica congiunta analizzeranno, prima del termine del periodo sopra indicato, le modalità e le condizioni di passaggio dei distaccati alle dipendenze delle Società distaccatarie ovvero le condizioni di rientro degli interessati nella Società distaccante o, infine, le condizioni per la proroga del distacco.


Art. 9 Mobilità temporanea integrazione di Gruppo

In considerazione della complessità del progetto di integrazione e ristrutturazione del Gruppo Veneto Banca, qualora per esigenze organizzative l’azienda ricorra a mobilità temporanea di personale tra i poli di Montebelluna e Verbania,verrà riconosciuto per tutto il personale dei due poli e per il periodo di vigenza del presente accordo, il seguente trattamento:

  • rimborso spese di pernottamento;
  • rimborso spese di viaggio ;
  • rimborso vitto o diaria ( a scelta del dipendente);
  • flessibilità orario compatibile con le esigenze di servizio;
  • qualora la missione abbia una durata di almeno dieci giorni mensili, verrà corrisposta l’indennità di missione prevista per i centri fino a 500.000 abitanti.


Art. 10 Nuovo modello commerciale

La Delegazione Aziendale ha illustrato alle Delegazioni Sindacali il progetto relativo alla diffusione del nuovo modello commerciale (consegnando specifico documento scritto) previsto per il Gruppo, che verrà tempestivamente avviato in Banca Popolare di Intra.

L’assegnazione dei ruoli commerciali previsti dal nuovo modello sarà improntata – nell’ottica della massima valorizzazione del contributo di ogni lavoratore – sulla base dei seguenti criteri:

corretta valutazione della posizione personale attualmente ricoperta;

ricerca di continuità tra competenze possedute e competenze richieste;

rispetto e salvaguardia delle professionalità e degli inquadramenti esistenti;

riconoscimento, di norma, del pregresso ai fini degli iter professionali e di carriera.

Al fine di salvaguardare gli inquadramenti previsti dall’attuale CIA di Banca Popolare di Intra è stata predisposta una tabella di conversione, allegata in calce, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Si prevede un incontro di verifica circa l’applicazione della nuova struttura e dei nuovi ruoli, entro il 30.11.2007.

Art. 11 Formazione professionale

In relazione alle esigenze di riconversione e riqualificazione professionale del personale si conviene quanto segue:

a)le aziende promuoveranno corsi di formazione, finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle competenze professionali, secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, ai sensi della normativa del CCNL; conseguentemente “programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro tra le parti aziendali”;

b)nei cambiamenti di mansione conseguenti a ricollocazione in altro ambito funzionale verranno predisposti, preventivamente, adeguati piani di formazione e di addestramento necessari a riqualificare in modo idoneo il personale interessato, con un insieme di interventi fra aula e affiancamento operativo la cui durata complessiva verrà definita di volta in volta;

c)gli interventi formativi sopraindicati si collocano nell’ambito del processo di ristrutturazione e/o riorganizzazione e pertanto rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali e/o comunitari e/o contrattuali, in particolare quelli di settore;

In particolare le Parti si danno altresì atto che gli interventi formativi sopra richiamati rientrano fra quelli riconducibili alla previsione di cui all’art. 5, lettera A) punto 1 del D.M: 158/2000 “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”.

Sul tema della formazione, verranno svolti tra le Parti, momenti di verifica nell’ambito degli incontri periodici di cui al precedente punto 3.


Art. 12 Decorrenza e validità

Il presente Accordo Quadro trova applicazione unicamente per i processi riguardanti la realizzazione delle fasi attuative del Piano Industriale.

Le normative contenute nel presente Accordo Quadro decorrono dalla data di stipulazione e sono applicabili nei confronti del personale dipendente delle aziende stipulanti.

Il presente Accordo quadro scadrà il 31.12.2009.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro le parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso la procedura ex 18 CCNL 12.2.2005.


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