Per gli iscritti della Fisac Cgil di Vicenza
LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE 

Dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma della Previdenza Complementare e lenuove norme devono essere recepite dagli Statuti e dai Regolamenti dei Fondi.
Alcune norme sono tassative, altre possono essere regolate in modo autonomo dal Fondo, (questi casi sono evidenziati nel testo).

QUANDO MATURA IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L’aderente può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione e in questo caso ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza nei casi di:

  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno d un terzo.

QUALI PRESTAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE

L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica:

  • interamente sotto forma di rendita;
  • parte in capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata, parte in rendita. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale (importo assegno del 2006: Euro 381,72) l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
  • L’aderente che risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale, se previsto dallo Statuto del Fondo.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra formapensionistica complementare nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa). L’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa al riscatto (v. ‘riscatto della posizione individuale’), trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
  • volontariamente: Decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale. L'iscritto ha diritto al trasferimento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.

RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

-> chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata;

-> mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione

Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:

  • RISCATTO PARZIALE: (fino al 50 per cento della posizione individuale maturata): nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • RISCATTO TOTALE: nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementare possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, poiché in questo caso si rientra nella previsione di anticipo della prestazione (vedi primo capitolo).

Come accade per il trasferimento, anche la disciplina del riscatto deve essere contenuta nel regolamento del Fondo.

ANTICIPAZIONI

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.

1.L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Gli Statuti dei Fondi possono prevedere condizioni di miglior favore.

ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE

I fondi possono prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, con apposita convenzione con imprese assicurative, in forma gratuita o con contributo da parte dell'aderente.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

Anche in questo caso una disposizione di carattere generale è presente nell’articolo 11, comma 5 in cui viene stabilito che gli schemi per l’erogazione delle rendite "possono" prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. E' necessario quindi verificare se lo statuto del Fondo preveda queste possibilità.

Nel caso, invece, di morte del lavoratore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l’articolo 14, comma 3 garantisce in modo perentorio che l’intera posizione individuale maturata venga riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dal titolare della posizione.

GARANZIE IN CASO CONFERIMENTO “TACITO” DEL TFR

I lavoratori dipendenti cosiddetti "silenti" il cui Tfr va al fondo di settore (o residualmente a Fondinps) hanno un’ulteriore tutela.
Si tratta di una garanzia che consiste nel fatto che il Tfr maturando deve essere immesso in una linea di investimento tale da garantire il capitale conferito e fornire, in aggiunta, una remunerazione in linea con quella che il Tfr avrebbe ricevuto se fosse rimasto presso il datore di lavoro (pari all’1,5% fisso + il 75% del tasso di inflazione Istat).

In tal senso, infatti, la norma richiamata, testualmente dispone che «gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del Tfr, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr».

Vai alla pagina principale