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LE PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE
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Dal 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma della Previdenza Complementare e lenuove norme devono essere recepite dagli Statuti e dai Regolamenti dei Fondi. QUANDO MATURA IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza nei casi di:
QUALI PRESTAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica:
TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra formapensionistica complementare nei seguenti casi:
RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Dal 1° gennaio 2007, l’aderente che prima del pensionamento, perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può: -> chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata; -> mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione Il riscatto può essere chiesto nei seguenti casi e misure:
Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, poiché in questo caso si rientra nella previsione di anticipo della prestazione (vedi primo capitolo). Come accade per il trasferimento, anche la disciplina del riscatto deve essere contenuta nel regolamento del Fondo. ANTICIPAZIONI Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento. 1.L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia; c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. Gli Statuti dei Fondi possono prevedere condizioni di miglior favore. ALTRE PRESTAZIONI ACCESSORIE I fondi possono prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, con apposita convenzione con imprese assicurative, in forma gratuita o con contributo da parte dell'aderente. PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE Anche in questo caso una disposizione di carattere generale è presente nell’articolo 11, comma 5 in cui viene stabilito che gli schemi per l’erogazione delle rendite "possono" prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. E' necessario quindi verificare se lo statuto del Fondo preveda queste possibilità. GARANZIE IN CASO CONFERIMENTO “TACITO” DEL TFR I lavoratori dipendenti cosiddetti "silenti" il cui Tfr va al fondo di settore (o residualmente a Fondinps) hanno un’ulteriore tutela. |