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PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
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Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede una diversa tassazione delle prestazioni, migliorativa rispetto alla precedente. I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, saranno interamente deducibili dal reddito Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67, senza alcun limite percentuale riferito al reddito complessivo, come previsto precedentemente. Ne deriverà per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello del reddito. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l’aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro. Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità, saranno conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, nonché i contributi versati dai familiari a carico per la parte non dedotta dagli stessi. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, saranno sottoposti all’imposta sostitutiva dell’11%, aliquota più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati attraverso forme/strumenti di investimento del risparmio di natura puramente finanziaria (es. fondi comuni di investimento). REGIME FISCALE DI PRESTAZIONI, ANTICIPAZIONI E RISCATTI PRESTAZIONI Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). La tassazione avviene su due quote: -> La parte imponibile maturata fino al 31/12/2006 sarà assoggettata al regime fiscale in vigore fino a quella data (vedi ultimo capitolo); -> La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, in qualsiasi forma erogata, rendita o capitale, maturata a partire dal 1/1/2007, sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L’aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. (vedi “TASSAZIONE TFR”). Il nuovo trattamento fiscale in vigore dal 1/1/2007 costituisce un significativo vantaggio per il lavoratore anche confrontandolo con la normativa previgente in cui la rendita era soggetta all'aliquota marginale IRPEF, mentre il capitale era soggetto ad imposizione separata che faceva riferimento agli scaglioni IRPEF per determinare l'aliquota media (vedi ultimo capitolo). Il lavoratore che risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare già istituita prima della L. 421 del 23 ottobre 1992, ha due possibilità: -> optare per la liquidazione dell'intera prestazione in capitale, se previsto dal Fondo, ma in questo caso verrà applicato su tutto il montante, anche quello maturato dopo 1/1/2007, la tassazione prevista antecedentemente; -> scegliere le prestazioni previste dal nuovo regime (50% capitale 50% rendita): in questo caso al montante maturato successivamente al 1/1/2007 verrà applicato il nuovo regime fiscale. ANTICIPAZIONI Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte non dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. In tutti i casi, nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta del 23%. RISCATTO Sulle somme percepite a titolo di riscatto per i motivi di: inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, invalidità e morte, la ritenuta è del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. In caso di riscatto per cause diverse da quelle si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. LA TASSAZIONE DEL TFR (CHE RESTA IN AZIENDA) Il TFR che rimane in azienda viene tassato in due modi: -> FINO AL 31/12/2000: l'intero TFR maturato (comprese le rivalutazioni) è assoggettato a tassazione separata al momento della liquidazione. La base imponibile è il TFR maturato meno Euro 309,87 per il numero di anni. -> DAL 1/1/2001: tassazione separata al momento della liquidazione solo per la quota capitale. Le rivalutazioni sono soggette annualmente ad imposta sostitutiva. La base imponibile è quindi Il TFR meno le rivalutazioni. Questa tassazione è solo un anticipo: successivamente alla liquidazione l'Agenzia delle Entrate effettuerà un conguaglio con applicazione di un'aliquota pari alla media delle aliquote medie degli ultimi 5 anni precedenti l'erogazione del TFR. Il reddito di riferimento su cui applicare questa aliquota è: TFR X 12 anni di lavoro per la quota fino al 31/12/2000; TFR - rivalutazioni X 12 anni di lavoro per la quota dal 1/1/2001. Attualmente l’aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro, quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO FINO AL 2006 La rendita erogata dal fondo è esente da imposte per la parte derivante dai rendimenti prodotti dagli investimenti. E’ invece soggetta a normale tassazione progressiva la parte derivante dai versamenti effettuati sia dal lavoratore, sia dal datore di lavoro, sia mediante accantonamento del TFR. Le erogazioni sotto forma di capitale subiscono criteri diversi di tassazione secondo le seguenti condizioni: -> Se il capitale erogato non è superiore ad 1/3 del montante complessivo (maturato fino al 31/12/2006), la parte derivante dai rendimenti finanziari è esente mentre la parte derivante dai versamenti del lavoratore, del datore di lavoro e del TFR è soggetta a tassazione separata con aliquota media come il TFR; -> Se il capitale erogato è maggiore di 1/3 e non superiore al 50% del montante complessivo, l’intera somma erogata è soggetta a tassazione separata (con duplicazione di imposta sui rendimenti). Il tetto di 1/3 non trova applicazione nel caso in cui la rendita annua non risulti superiore al 50% dell’assegno sociale, né nel caso di riscatto esercitato in seguito alla morte dell’iscritto. Negli altri casi di riscatto l’intera somma corrisposta, compresa quella derivante dai rendimenti, è soggetta a tassazione corrente. Fanno eccezione le ipotesi di riscatto per pensionamento, per collocazione in mobilità e per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. |