Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013



Elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013

Le elezioni per il rinnovo dei due rami del Parlamento sono convocate per domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013.

Sono anche convocati i comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale di Lazio, Lombardia e Molise nei medesimi giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.

I seggi saranno aperti:
– dalle ore 8.00 alle ore di 22.00 di domenica 24 febbraio;
– dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di lunedì 25 febbraio 2013.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni politiche avranno inizio lunedì 25 febbraio dopo la chiusura delle votazioni, eseguendo nell’ordine prima lo spoglio delle schede relative alle elezioni del Senato e successivamente quelle relative alla Camera dei deputati.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali sono rinviate alle ore 14 di martedì 26 febbraio 2013.

Trattamento da riservare ai lavoratori impegnati presso i seggi (DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche)

Lavoratori che sono chiamati ad espletare funzioni presso i seggi elettorali ( ivi compresi i rappresentanti di lista ):

– per la giornata di sabato, nel corso della quale vengono espletate le operazioni preparatorie alla votazione, il lavoratore ha la facoltà di scegliere, alternativamente, tra il pagamento di una quota aggiuntiva della normale retribuzione e una giornata di riposo compensativo, con possibilità per l’ azienda, in questo secondo caso, di individuare, in relazione alle proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, la data in cui il suddetto riposo dovrà essere effettuato.

– per la giornata di domenica, resta fermo il diritto del lavoratore a fruire di una giornata di riposo compensativo, che il datore di lavoro dovrà accordare, di massima, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali ( ivi compreso lo scrutinio).

– con riferimento ai giorni feriali nei quali si svolgeranno le operazioni (ndr.: anche il martedì, giorno dello scrutinio per le elezioni regionali), trattandosi di normali giornate di lavoro,ai lavoratori interessati è riconosciuto il diritto all’ assenza retribuita dal servizio.

I lavoratori interessati daranno preventiva comunicazione all’Azienda, curando di farsi rilasciare, a conclusione dell’impegno presso il seggio elettorale, apposita certificazione dal Presidente di seggio, con l’indicazione, ove occorra, anche dell’orario definitivo di termine delle operazioni.

Alcuni aspetti normativi generali
a cura di Adele Guercini

Tutti i lavoratori dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, quindi scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Tali assenze sono quindi utili ai fini della maturazione dell’indennità di presenza ove correlata alla semplice presenza in servizio.
Hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. (art. 1, L. 29.1.1992, n. 69).

Per i
giorni lavorativi passati al seggio è dovuta la normale retribuzione, come se il dipendente fosse regolarmente al lavoro .
Per i
giorni non lavorativi, invece, spettano al lavoratore una retribuzione specifica (retribuzione mensile diviso come da divisore contrattuale) o, in alternativa, una o più giornate di riposo compensativo.

La giurisprudenza prevalente ha riconosciuto il diritto alla maggiorazione o al riposo compensativo anche per l’attività di seggio svolta nella giornata del sabato, in regime di settimana corta e indipendentemente dalla disciplina collettiva applicata.

Tranne le elezioni europee (che si svolgono nella sola giornata di domenica) di norma le altre operazioni di voto si tengono dalle ore 8.00 della domenica mattina e fino alle ore 15.00 del lunedì successivo. È però di norma previsto che dalle ore 16.00 del sabato abbiano luogo le operazioni di preparazione delle schede e che lo scrutinio delle schede inizi subito dopo la chiusura dei seggi il lunedì e prosegua, al massimo, fino alle ore 14 del martedì successivo.
Se l’attività di seggio prosegue nella giornata successiva anche solo per qualche ora, la giornata si conta interamente come lavorata (Cass. 17.6.2002 n. 8712; Trib. Torino 29.3.1999 ).
Conseguentemente l’unità di misura per retribuire il periodo di assenza dal lavoro per l’espletamento delle funzioni elettorali sono i giorni e non le ore. Ciò comporta che il lavoratore ha diritto ad un giorno di assenza dal lavoro retribuito anche se in grado di riprendere servizio il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, chiusura che può avvenire nelle prime ore di lunedì mattina o di martedì mattina.
In materia sussiste, però, controversia.
Il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro e di percepire la retribuzione è condizionato alla preventiva comunicazione al datore e alla
successiva esibizione delle certificazioni che attestino l’effettiva partecipazione alle operazioni elettorali. Scrutatori e segretari devono
produrre copia del decreto di nomina del comune (o del presidente di seggio nei casi di urgenza).
Inoltre, per scrutatori, segretari e rappresentanti di lista, la certificazione di avvenuta partecipazione alle operazioni di voto è rilasciata dal presidente del seggio; per quest’ultimo invece si provvede con una dichiarazione vistata dal vice presidente del seggio stesso. In
tutti i casi la certificazione deve riportare ora e giorno di inizio e fine delle operazioni al seggio.
La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni elettorali concorre a formare reddito imponibile corrente e la tassazione deve essere eseguita, dal sostituto d’imposta, nel rispetto delle ordinarie disposizioni

La retribuzione corrisposta per l’espletamento delle funzioni elettorali concorre a formare reddito imponibile (sempre che non risultino applicabili salari medi o convenzionali e/o massimali contributivi già raggiunti al momento del pagamento degli emolumenti in questione) e gli adempimenti contributivi devono essere eseguito, nel rispetto delle ordinarie disposizioni.