Cassa integrazione in deroga: chi ne ha diritto nel 2014?



Cassa integrazione in deroga: chi ne ha diritto nel 2014?
(a cura di Giacomo Toffanin responsabile Inca Cgil Vicenza)

E’ stato approvato il decreto 1 agosto 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha determinato i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2014 (articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85).
Per avere accesso agli ammortizzatori in deroga le imprese dovranno inviare la domanda in via telematica, sia all’INPS che alla Regione entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata dall’accordo. Sono esclusi i professionisti.

Datori di lavoro beneficiari
In particolare, il decreto n. 83473/2014, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro (vedi collegamenti), prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga possa essere concesso o prorogato esclusivamente dai datori di lavoro che rivestono la qualifica di imprenditore.
Infatti, all’articolo 2, comma 3, viene espressamente fatto riferimento all’articolo 2082 del codice civile con conseguente esclusione, ad esempio, dei professionisti.

Lavoratori interessati
I lavoratori interessati sono coloro con i quali risulta stipulato un contratto di lavoro subordinato, con qualifica di operai, impiegati e quadri.
Rientrano altresì gli apprendisti e i lavoratori somministrati a condizione che possano vantare un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Tali lavoratori dovranno risultare sospesi dal lavoro o effettuare prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Non sarà in ogni caso possibile richiedere la concessione nel caso di cessazione in tutto o in parte dell’attività dell’impresa.

Criteri di concessione
In sede regionale appositi accordi quadro potranno individuare specifiche priorità di intervento in sede territoriale.
Per avere accesso agli ammortizzatori in deroga, le imprese dovranno inviare la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall’accordo.
La richiesta dovrà essere effettuata, in via telematica, sia all’INPS che alla Regione entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
Il comma 8 dell’articolo 2 del decreto prevede espressamente, che per la fruizione della CIG in deroga, l’impresa deve preventivamente procedere all’utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Periodo massimo di concessione
Il periodo massimo di concessione dell’integrazione nell’arco di un anno è stato fissato come segue:
– per le imprese non soggette alla disciplina relativa alla CIGS e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cfr. art. 3, commi da 4 a 41 Legge n.92/2012),
– nonché per le imprese soggette alle suddette discipline, ma solo in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nel rispetto dei seguenti limiti:

Anno Periodo
2014 Massimo 11 mesi
2015 Massimo 5 mesi

Mensilmente le imprese devono presentare all’INPS i modelli per l’erogazione della CIGS nei consueti termini previsti per la ordinarie domande di cassa integrazione e quindi entro il 25 del mese successivo.

Il provvedimento prevede altresì la possibilità di accesso alla prestazione di mobilità in deroga per i lavoratori disoccupati individuati all’articolo 3 del decreto e che, a pena di decadenza, presentano apposita domanda all’INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.