Voucher per acquisto servizi di baby sitting



Riportiamo di seguito il testo delle disposizioni dell’Inps per quanto riguarda il bonus, introdotto in via sperimentale, richiedibile al posto del congedo parentale per l’acquisto di baby sitting o come contributo per l’asilo nido:


L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A CHI SPETTA

Possono accedere al beneficio:
– le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
– le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Non sono ammesse al beneficio:
– le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250);
– le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
– le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

COSA SPETTA

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

1. contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
2. voucher per l’acquisto di servizi di baby­sitting.

L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere,
in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part­time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle “Istruzioni per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia”.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.

2.
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.

I voucher sono unicamente cartacei e dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di accesso a tale prestazione. La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile, indicando espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio.

I voucher dovranno essere ritirati entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Il mancato ritiro o il ritiro parziale comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale rinunciato nel momento di presentazione della richiesta.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

LA DOMANDA

Al fine di consentire l’accesso a detti benefici, l’Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri.
La
domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

1. indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
2. indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
3. dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
4. dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che per le domande presentate nell’anno 2015 la
dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014.

ATTENZIONE: dal momento di presentazione della domanda e fino all’accoglimento della stessa, per la madre lavoratrice è sospesa la possibilità di fruire del periodo di congedo parentale cui si rinuncia nella domanda di beneficio, detta fruizione sarà nuovamente consentita solo nel caso di reiezione della domanda, ovvero in caso di rinuncia al beneficio.
L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti, alla sede provinciale INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento.

Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento

Per il pagamento del contributo di cui all’ articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012 n. 92, gli “asili nido” devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

– delegazione liberatoria di pagamento
– dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia

La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all’erogazione dei servizi all’infanzia.
Per ogni ulteriore
approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014.

ALLEGATO
Voucher per acquisto servizi di baby sitting