Guida in 4 pagine a: Cassa Integrazione (ordinaria e straordinaria), Fondi di solidarietà, Prestazioni di sostegno al reddito



Sintesi delle principali prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

CHE COS’È
È un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA
Agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese in- dustriali ed artigiane del settore edile e lapideo, inclusi gli apprendisti.

QUANDO SPETTA
In caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori incluse le intemperie stagionali, situa- zioni temporanee di mercato.

LA DOMANDA
Le imprese devono presentare la domanda presso gli uffici Inps competenti per terri- torio, entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili.

QUANTO SPETTA
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge.
Per il 2017 i limiti sono i seguenti: € 971,71 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è pari o inferiore a € 2.102,24 lordi mensili. € 1.167,91 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.102,24 lordi mensili. Agli importi indi- cati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. I periodi di cassa inte- grazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

PER QUANTO TEMPO
Viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile. L’autoriz- zazione della Cigo non può eccedere 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento alla media di tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

CHE COS’È
È un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati e quadri di: aziende industriali (anche edili) con più di 15 dipendenti, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (devono avere più di 15 dipendenti ed essere collegate alla riduzione di attività dell’azienda appaltante); imprese commerciali comprese quelle della logistica, agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 dipen- denti (in questi casi la Cigs spetta anche agli apprendisti); aziende di trasporto aereo e ge- stione aeroportuale a prescindere dal numero degli addetti.

QUANDO SPETTA
Quando l’azienda si trova in una delle seguenti condizioni:
Riorganizzazione aziendale
Crisi aziendale esclusa la cessazione di attività
Contratto di solidarietà.
Il contratto di solidarietà diventa una causale della Cigs, la finalità rimane quella di evitare in tutto o in parte gli esuberi. La riduzione oraria non può essere superiore al 60% dell’orario complessivo dei lavoratori interessati. La riduzione per ciascun lavoratore non può essere supe- riore al 70% con riferimento all’intero periodo del Contratto di solidarietà. Il Contratto di soli- darietà è stipulato dall’impresa attraverso i Contratti collettivi aziendali, con la rappresentanza sindacale unitaria. Le modalità di consultazione sindacale e la procedura sono uguali alla Cigs. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva (in vigore dal 24/9/2017)

LA DOMANDA
Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 7 giorni dalla con- clusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collet- tivo aziendale. Le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale per contratto di solidarietà. La sospensione o riduzione di orario così come concordata tra le Parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.

QUANTO SPETTA
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili stabiliti ogni anno dalla legge, ri- valutati annualmente del 100% in base all’indice ISTAT.
Per il 2017 i limiti sono i seguenti: € 971,71 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, com- prensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (è pari o infe- riore a € 2.102,24 lordi mensili. € 1.167,91 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.102,24 lordi mensili. Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

PER QUANTO TEMPO
Viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale e 24 mesi in caso di rior- ganizzazione aziendale. Nel caso di ricorso alla causale per contratto di solidarietà la durata massima è di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile
Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 24 mesi in un quinquennio, ovvero i 36 mesi nel caso di contratto di solidarietà fino a 24 mesi (in tal caso il CdS si computa per la metà).

CHE COSA SONO FONDI DI SOLIDARIETÀ

Sono Fondi di nuova istituzione la cui disciplina si applica ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori e classi dimensionali che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa integrazione guadagni.
La normativa prevista dal D. Lgs. 148/2015 prevede 3 tipologie di fondi:

Fondi di solidarietà bilaterali
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Fondo di integrazione salariale.
I Fondi di solidarietà bilaterali sono oggetto di accordo tra le OOSS e imprenditoriali più rap- presentative a livello nazionale.
I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi riguardano i settori dell’artigianato e della som- ministrazione.
Il Fondo di Integrazione salariale (FIS) dal 1/1/2016 sostituisce l’ex fondo residuale e riguarda tutti i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che non rientrano nell’ambito della Cig e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi.

A COSA SERVONO

A garantire ai lavoratori delle aziende escluse dal campo di applicazione della Cig, una pre- stazione di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A CHI SPETTANO
A tutti i dipendenti inclusi gli apprendisti, di datori di lavoro che versano la contribuzione al fondo, nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi. L’aliquota di contribuzione è dello 0,45% per i datori da 6 a 15 dipendenti e dello 0,65% per i datori con oltre 15 dipendenti.

QUANDO SPETTANO
In caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato, escluse le intem- perie stagionali, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale senza cessazione dell’attività produttiva.

LA DOMANDA
La domanda di assegno ordinario erogata dal FIS, deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La stessa procedura si applica ai fondi di solidarietà bilaterali.
La domanda di assegno di solidarietà va presentata al FIS corredata dall’accordo sindacale entro sette giorni dalla data di conclusione dello stesso.

QUANTO SPETTA
L’importo della prestazione (assegno ordinario e assegno di solidarietà) è analogo a quanto previsto per le integrazioni salariali ed è pari all’80% della retribuzione complessiva che sa- rebbe spettata per le ore di lavoro non prestate con i massimali mensili stabiliti ogni anno dalla legge.

PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

ASSEGNO ORDINARIO
Spetta, a decorrere dal 1/1/2016, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio della sospensione o riduzione di orario. La durata è di 26 settimane in un biennio mobile. Si applica,
per quanto compatibile, la normativa in materia di Cigo (anzianità lavorativa, trattamento economico, anticipazione ecc. )..
La domanda della prestazione va fatta alla sede Inps territorialmente competente che valuterà la sussistenza delle causali sulla base dei criteri adottati per la Cigo e la Cigs. Dopo 26 setti- mane consecutive di fruizione dell’assegno ordinario potrà essere presentata una nuova do- manda qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa. In ogni caso non possono essere autorizzate prestazioni eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile.

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ
Spetta dal 1/1/2016 ai lavoratori occupati presso datori di lavoro con oltre 15 dipendenti già rientranti nel campo di applicazione dell’ex Fondo residuale e, dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti presso datori di lavoro con oltre 15 dipendenti non rientranti nel campo di applicazione dell’ex Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa. Dal 1/7/2016 spetta anche ai dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.
Requisito essenziale è l’accordo collettivo tra azienda e organizzazioni sindacali che stabili- scono una riduzione di orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della legge 223/91. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione ora- ria non può essere superiore al 60% dell’orario complessivo dei lavoratori interessati. La ridu- zione per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% con riferimento all’intero periodo autorizzato.

ASSEGNO ORDINARIO NELL’ARTIGIANATO
L’accordo tra OOSS e organizzazioni dell’artigianato che ha istituito il Fondo di solidarietà bi- laterale artigiano (FSBA) prevede l’erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di soli- darietà, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.
La durata prevista è di 13 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario (pari a 65 giorni di effettivo utilizzo) e 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno di solidarietà (pari a 130 giorni di effettivo utilizzo) e riguarda tutte le dimensioni e classi di impresa a partire da 1 dipendente. In questo caso la domanda non dovrà essere fatta all’Inps ma direttamente al Fondo attraverso EBAV (Ente bilaterale dell’artigianato veneto) con domanda del lavoratore attraverso gli sportelli sindacali.
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili: per il 2017 i limiti sono i seguenti: € 971,71 indipendentemente dalla retribuzione.

ASSEGNO ORDINARIO NELLA SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
L’accordo del 25/11/2015 tra le OOSS e l’associazione delle Agenzie per il Lavoro, ha previsto l’erogazione dell’assegno ordinario ai lavoratori delle agenzie di somministrazione, di durata massima pari al periodo residuo del contratto di somministrazione stipulato tra l’agenzia e l’impresa utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata prevista dall’ammortizzatore sociale attivato dall’azienda utilizzatrice.
L’integrazione salariale è analoga a quella prevista per la Cig e per l’accesso alla prestazione, è necessaria un’anzianità di settore pari o superiore a 90 giornate lavorative, ad esclusione dei casi di sospensione per eventi oggettivamente non evitabili.

a cura del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro Cgil Veneto
Aprile 2017

ALLEGATO
Guida alle prestazioni di sostegno al reddito D.Lgs. 148/2015