BCC: La formazione è una cosa seria



Cara/o Collega,
in una dinamica che rileva nel mondo del lavoro una crescente prevalenza dell’automazione, ci accorgiamo che il nostro lavoro è, nel tempo, cambiato. E indipendentemente dalle nostre volontà cambierà notevolmente nel futuro prossimo.

La sfida col nuovo che avanza è stata raccolta dai vari settori dell’economia e quello finanziario non è stato immune dall’utilizzo dei “sistemi evoluti” che stanno cambiando le abitudini dei clienti, spesso disincentivati al passaggio presso le filiali ed invitati ad eseguire operazioni con l’internet banking piuttosto che con l’utilizzo delle casse automatiche.

Statisticamente ormai da anni le filiali delle banche accolgono sempre meno Colleghi, imponendo spesso lunghe file per fare le operazioni allo sportello e favorendo di fatto l’utilizzo, da parte dei clienti, degli strumenti informatizzati.

La nostra prestazione lavorativa sta cambiando e spesso ci porta ad operare in termini sempre più indirizzati verso la consulenza.
Ma nessuno si improvvisa consulente!
Il nostro è un settore vigilato e non si può esercitare un ruolo senza avere le relative autorizzazioni (ad esempio IVASS, MIFID, ecc). Il contenzioso che le banche subiscono da parte della clientela è sempre in aumento e non è infrequente che in giudizio sia chiamato anche il lavoratore per giustificare il suo operato. Ed il giudicato poi non è solo quello del giudice, prima di solito arriva il provvedimento disciplinare!

Il passaggio verso una dimensione lavorativa consulenziale sarà quasi obbligato dalle dinamiche in atto e probabilmente sarà uno degli elementi fondamentali per mantenere gli attuali livelli occupazionali o, auspicabilmente aumentarli. Oggi il computer non riesce a dare risposte soddisfacenti per risolvere problematicità relazionali complesse, in futuro vedremo. Questo avviene, per i limiti della macchina, ma anche perché, chi si rivolge allo strumento automatico, subendo spesso un’offerta indistinta, non ha le informazioni necessarie per conoscere la soluzione finanziaria adeguata alle sue esigenze. Recentemente hanno chiesto la licenza bancaria Amazon, Facebook ed altri colossi del mondo economico che pensavamo poco avessero a che fare con le banche… E se, com’è successo per la grande distribuzione, questi player economici iniziassero a fare concorrenza anche agli istituti di credito allora risulterebbe fondamentale essere percepiti dai clienti come elementi necessari per scriminare ad esempio fra le offerte di finanziamento che potrebbero essere le più varie ed indistinte: dal credito al consumo alla carta di credito revolving, dall’apertura di credito al prestito documento… Parimenti potremo esemplificare nel contesto delle offerte finanziarie. Se saremo aggiornati e competenti sapremo indirizzare il cliente verso la soluzione adeguata alle sue esigenze ed avremo un ruolo in questa economia.

E’ per questo che ormai da anni il nostro contratto prevede la possibilità che la formazione dei Colleghi sia “continua”. La formazione continua ci permette di essere aggiornati e competenti per garantirci un ruolo in un settore che cambia molto velocemente.

Abbiamo scelto che parte del nostro stipendio non ci venga riconosciuto in busta paga, ma che, attraverso quanto previsto dai vari livelli contrattuali (articolo n. 63 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 dicembre 2012 , dall’articolo n. 9 del Contratto Integrativo Regionale Veneto del 5 marzo 2010), ci verga ritornato in ore di formazione. La stessa poi ci deve essere rendicontata con l’attestazione della formazione erogata, prevista dall’accordo sulle code contrattuali CIR Veneto del 28 febbraio 2011.

Se non facciamo la formazione ci stanno pagando meno e ci stanno togliendo delle possibilità!

La formazione non la finanziamo solo con quanto previsto dal contratto, ma anche secondo le previsioni dell’accordo FONCOOP (previsto per tutte le aziende cooperative) a mente del quale lo 0,30% del nostro stipendio confluisce ad alimentare i fondi della FONCOOP che poi sono resi alle aziende richiedenti mediante i piani formativi sottoscritti dall’azienda e dal sindacato.

Un altro strumento per godere della formazione finanziata è l’utilizzo della parte ordinaria del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” al quale, noi lavoratori, contribuiamo con lo 0,12% dello stipendio.

La formazione è fondamentale e ti invito a leggere le fonti istitutive della formazione contrattualizzata (che trovi di seguito) che legittimano la presenza della formazione continua nel nostro contratto.

Fruire della formazione vuol dire tutelare il nostro posto di lavoro!

Scusandomi per la frettolosa disamina su un argomento così importante, rimango a disposizione per gli opportuni approfondimenti.

Per il Coordinamento Fisac Veneto BCC Riccardo Gresele

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CCNL 21-12-2012 – Art. 63 Formazione

La formazione continua del personale:
• rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo
sviluppo delle competenze professionali;
• concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle
specifiche norme in materia;
• assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema
bancario e la valutazione delle risorse umane;
• assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, le Aziende e/o le Federazioni locali promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2001, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario dilavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.
La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
Le pubblicazioni editoriali di Categoria che sviluppano le tematiche della cooperazione di credito e dell’attività bancaria cooperativa e mutualistica – attraverso le modalità di cui al precedente comma -concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), del presente articolo. In proposito Federcasse, di volta in volta, previo confronto con le OO.SS., per ciascuna pubblicazione, indicherà il corrispondente valore formativo orario.
A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote
inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’Azienda, su richiesta dei lavoratori, eventuali Particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano
l’effettuazione. Dall’anno 2001 a ciascun lavoratore è destinato uno specifico pacchetto formativo di 5 ore retribuite. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le parti a livello locale.
Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora siano apportate sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro sono definite le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All’attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, secondo le necessità collegate a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino
sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di
personale, sono organizzati – utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo – corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
L’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998.
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate due ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
A livello locale le parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa UE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.
Ferme restando le previsioni di cui all’art. 22, nei casi di riorganizzazioni, ristrutturazioni, concentrazioni e scorpori, nonché di innovazioni normative, organizzative e tecnologiche che possono riguardare anche l’offerta di prodotti e servizi e che determinino la necessità di adottare un progetto inerente le modalità specifiche di utilizzo dei pacchetti formativi di cui al secondo comma del presente articolo, l’Azienda informa, anche per il tramite della Federazione locale, le Organizzazioni sindacali locali in merito al suddetto progetto.
Il progetto può prevedere diverse modalità, anche temporali, di erogazione della formazione, articolando la fruizione di tale formazione su periodi pluriennali (massimo 3 anni), tenendo conto anche dei diversi fabbisogni formativi correlati alle professionalità individuate nel progetto stesso. Le Organizzazioni sindacali locali possono chiedere, entro 5 giorni dalla informativa corredata dal relativo progetto, l’attivazione di una procedura di confronto, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni sopra richiamate ed alla ricerca di soluzioni condivise. L’Azienda non può dare attuazione al progetto finché la procedura non si è esaurita.

Dichiarazione delle Parti
Le Parti ritengono necessario che le Aziende conformino i propri comportamenti ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.

Chiarimento a verbale
Le ore di formazione previste dalla contrattazione di secondo livello concorrono al raggiungimento del quantitativo di formazione stabilito nel presente articolo.

CIR VENETO 05-03-2010 – Art. 9 CORSI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO

Le Parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria importanza e un valore strategico per il Credito Cooperativo.
Si conviene sul fatto che i corsi di formazione organizzati e promossi dalla Federazione Veneta sono coerenti con le finalità della formazione continua prevista dall’art. 63 del C.C.N.L. e soddisfano all’obbligo stabilito dal secondo comma di detto art. 63.
Si concorda che la formazione annuale di cui al secondo comma dell’art. 63 del C.C.N.L. potrà essere cumulata ed esaurita nell’arco di un biennio, fermo restando quanto previsto al terz’ultimo comma e segg. dell’art. 63 medesimo.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 9, secondo comma, dell’allegato E al C.C.N.L. (Disciplina del lavoro a tempo parziale), le Parti si impegnano a tenere monitorata l’applicazione della norma e, su richiesta di una di esse, a effettuare un incontro di verifica.

a) Formazione per nuovi assunti
La Federazione organizza corsi di formazione aperti a tutti i nuovi assunti, da svolgere durante il normale orario di lavoro ed entro il primo anno di servizio.
I corsi avranno durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, con partecipazione limitata a circa 20-25 dipendenti per corso, ed avranno cadenza annuale, con reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti.
L’avvio ai corsi e la partecipazione agli stessi é obbligatoria, rispettivamente da parte delle Banche e da parte dei lavoratori.
La finalità dei corsi é quella di agevolare i nuovi assunti nell’inserimento presso le Banche: detti corsi verteranno, pertanto, sia su materie professionali (ad esempio: cooperazione di credito, economia, tecnica bancaria, normative giuridiche su operazioni di cassa, servizi di tesoreria, ecc.) che su aspetti operativi e relazionali.
Durante lo svolgimento dei corsi é previsto l’intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del pr
sente Contratto per 2 ore, da gestire collegialmente, sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e dei rapporti di lavoro.
Ai corsi per neo assunti sono equiparati i corsi di avviamento al lavoro in banca frequentati presso la Federazione, o strutture ad essa collegate, entro l’anno precedente l’assunzione, che presentino caratteristiche equivalenti a quelle di cui al presente comma, integrati dalla formazione sindacale successivamente all’assunzione.

b) Formazione di qualificazione e specializzazione
La Federazione organizza annualmente corsi di qualificazione e specializzazione riguardanti differenti ambiti.
Le Parti si danno atto che la formazione di specializzazione costituisce parte integrante dei percorsi di carriera del personale.

c) Formazione di aggiornamento e addestramento
La Federazione organizza annualmente incontri di aggiornamento tecnico-professionale per addetti di settore o da destinare al settore, con l’obiettivo di attualizzare i livelli di competenza tecnica dei lavoratori.

d) Disposizioni generali
Le Banche sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a quella fuori orario.
In attesa che vengano emanate dalla Regione Veneto le previste disposizioni in materia di tenuta del “Libretto formativo del cittadino”, le Banche predisporranno e consegneranno annualmente ai singoli dipendenti il resoconto delle iniziative di formazione alle quali ciascuno ha partecipato, conservandone copia nei rispettivi fascicoli personali.
Qualora non venissero emanate disposizioni regionali in ordine al “Libretto formativo del cittadino” o qualora il “Libretto formativo del cittadino” non fosse previsto come obbligatorio, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30/09/2010 per esaminare la materia.
La Federazione fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, in via preventiva e comunque entro il 31 dicembre, il programma annuale della formazione con specificazione di durata, date e modalità di svolgimento; le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, in apposito incontro, potranno formulare osservazioni in merito ai corsi in programma.
Le Parti convengono che l’autoformazione, svolta con l’ausilio di adeguati supporti cartacei e/o informatici, è da considerarsi come strumento formativo a tutti gli effetti e, qualora svolta durante il normale orario, la stessa va realizzata in locali chiusi al pubblico e senza alcuna interruzione per attività lavorative.
Le Parti stipulanti del presente Contratto si incontreranno annualmente per verificare le modalità di esecuzione nonchè la partecipazione effettiva ai corsi e, a fronte di esigenze di aggiornamento per evoluzione delle mansioni
in dipendenza di innovazioni tecnologiche, convengono di incontrarsi di volta in volta per definire le modalità di svolgimento del necessario addestramento.
Nel caso di docenza affidata a personale interno, le Banche garantiranno agli incaricati la possibilità di preparare l’intervento formativo durante il normale orario di lavoro.

ALLEGATO
Comunicato Fisac