CONGEDO OBBLIGATORIO DI 5 GIORNI
Per nascite, adozioni o affidamenti avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (1) il padre lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire entro il 5° mese di vita del bambino (o dall’adozione o affidamento) di un congedo OBBLIGATORIO di 5 giorni.
Sempre entro i primi 5 mesi del bambino, è prevista la POSSIBILITÀ per il padre di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno (1)
Vediamo di che si tratta e come avvalersene.
Il congedo obbligatorio di 5 giorni (anche, ma non necessariamente, continuativi) deve essere fruito entro il 5° mese di vita del bambino, anche in contemporanea alla fruizione del congedo di maternità o parentale della madre (cosiddette astensioni obbligatorie o facoltative della madre).
CONGEDO FACOLTATIVO DI 1 GIORNO
Anche il congedo facoltativo di 1 giorno, deve essere fruito entro il 5° mese di vita del figlio: la fruizione è però subordinata alla decisione della madre lavoratrice di non fruire di un giorno del proprio congedo di maternità (astensione obbligatoria). Pertanto la madre dovrà anticipare il termine finale dell’astensione obbligatoria, rientrando al lavoro un giorno prima o anticipando di un giorno l’inizio dell’astensione facoltativa.
Anche il congedo facoltativo può essere fruito dal padre contemporaneamente all’astensione della madre.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per entrambe le forme di congedo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Dal punto di vista previdenziale gli viene riconosciuta la contribuzione figurativa piena.
LA DOMANDA E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Il padre deve comunicare in forma scritta (allegato fac-simile richiesta), con un preavviso non inferiore a 15 giorni, all’azienda (2) i giorni in cui fruirà del congedo, e – se richiesti in relazione all’evento nascita – sulla base della data presunta del parto:
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione di un giorno del congedo di maternità a lei spettante (v. fac-simile); tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
I permessi in questione non sono frazionabili ad ore.
Come già precisato, le norme illustrate si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del 5° mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Vicenza, 15 gennaio 2019
(1) Per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2018, sono previsti 4 giorni di congedo obbligatorio (sempre da fruirsi entro e non oltre il 5° mese) e 1 giornata di congedo facoltativo.
(2) Fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPSsarà poi compito del datore di lavoro comunicare all’INPS le giornate di congedo utilizzate.
ALLEGATO
Comunicato Fisac
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