Libertà di associazione sindacale nelle agenzie di assicurazione: vigilare per difenderla



L’articolo 39 della Costituzione italiana sancisce che:

“L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

L’articolo 14 dello “Statuto dei Lavoratori” legge 300/1970 stabilisce che:

“…Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro…”

Assodato che in Italia l’organizzazione sindacale è libera, ne scaturisce che ciascuno individualmente è titolare della libertà sindacale e quindi di partecipare o non partecipare alla vita sindacale

Nello stesso tempo, oltre alla libertà di Associarsi e Organizzarsi ve ne è, di fatto, una ulteriore, riaffermata, sempre nello Statuto dei Lavoratori, all’articolo 15:
“…È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali…”

Essenziale, infine, ricordare che l’articolo 17 dello Statuto di lavoratori (denominato
“Sindacati di comodo”), statuisce che “…E’ fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o con altri mezzi, una associazione sindacale di lavoratori. …”

Quest’ultima norma trae origine dall’intenzione del Legislatore di colpire il fenomeno dei cosiddetti “Sindacati Gialli” (detti anche “sindacati di comodo”), cioè quelle associazioni sindacali che si ritengono, di fatto, asservite al datore di lavoro o ad altri soggetti (che arrivano persino a sostenerle proprio perché piegate al loro volere) i cui interessi sono contrapposti a quelli dei lavoratori; è proprio il contrasto a queste situazioni ed all’alterazione delle corrette dinamiche contrattuale e di libera associazione al Sindacato, che le stesse potrebbero determinare, che hanno ispirato la norma.

Da tutto ciò, appare evidente quanto sia di fondamentale importanza continuare a difendere la libertà (ed i diritti) tanto faticosamente conquistati nel tempo e, contemporaneamente, quanto occorra vigilare per evitare che spiacevoli situazioni, già vissute nel passato e considerate superate e non ripetibili, rischino invece, purtroppo, di ripresentarsi.

E’ proprio l’adesione alle Organizzazioni Sindacali che tutelano realmente gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori la miglior difesa da queste “patologie” e, nell’Appalto Assicurativo, la sempre maggior rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA e UILCA, firmatarie del CCNL di riferimento del settore, costituisce un segnale importante in questa direzione, da rafforzare sempre di più, attraverso un ulteriore incremento delle iscrizioni, per poter garantire un futuro e una prospettiva di miglioramento per le condizioni di lavoro ed i diritti di chi lavora in questa categoria.

Roma, 20 febbraio 2019
Le Segreterie nazionali First/Cisl – Fisac/Cgil – Fna – Uilca

ALLEGATO
Comunicato unitario