Sicuro di lavorare sicuro? (3) – Obbligo di prendersi cura di salute e sicurezza



Prendersi cura della propria salute e sicurezza e segnalare le deficienze dei mezzi e dispositivi presenti in agenzia è un OBBLIGO non una OPZIONE.
Non ottemperare a tali OBBLIGHI ti puo’ far incorrere in sanzioni che prevedono anche l’arresto.
Se qualcosa dal punto di vista della salute e sicurezza non va bene nella tua agenzia SEI OBBLIGATO A SEGNALARLO (meglio per iscritto) al tuo RLS o RLST!!!

Le previsioni di legge stabiliscono che: (art. 20 del D.Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle propriecompetenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

Se non ottemperano gli obblighi di cui sopra:

(Articolo 59 – Sanzioni per i lavoratori del D.Lgs. 81/2008)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

ALLEGATO
Obbligo del lavoratore di segnalare