L’art. 3 del T.U. ribadisce, riprendendo quanto già previsto dalla L. 903/1977, il divieto di discriminazione fondata sul genere.
Nello specifico è previsto che:
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul genere per quanto riguarda l’accesso al lavoro, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul genere per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale sia in materia di accesso che di contenuti;
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul genere per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione di carriera.
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