L’art. 3 del T.U. ribadisce, riprendendo quanto già previsto dalla L. 903/1977, il divieto di discriminazione fondata sul genere.
Nello specifico è previsto che:
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul genere per quanto riguarda l’accesso al lavoro, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul genere per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale sia in materia di accesso che di contenuti;
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul genere per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione di carriera.
Notizie correlate a questo aggiornamento
- Supercoppa a Gedda - Il volley femminile contro la discriminazione: tutte in gabbia! 16 Gennaio, 2019
- Io sono donna - Mai più fascismi! 5 Marzo, 2018
- Cara donna, tu servi per fare figli: soltanto tu ovviamente! 9 Ottobre, 2018
- Coordinamento Donne Fisac Veneto - Io donna 6 Marzo, 2020