08 Congedo di maternità e paternità 06 Flessibilità del congedo di maternità (cfr anche “Al lavoro fino al parto, legge di bilancio 2019”)

E’ l’art. 20 del D. Lgs. 151/2001 che – lasciando inalterata la durata del congedo di maternità per un periodo di cinque mesi – aveva previsto per le lavoratrici la facoltà di lavorare fino massimo a un mese prima del parto.

La legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 ha previsto al comma 485 la possibilità di stare al lavoro fino al parto.

La flessibilità dell’astensione obbligatoria a partire dal 2019 potra’ andare pertanto da un massimo di due mesi prima della data presunta del parto al giorno del parto (in precedenza si poteva arrivare al massimo ad un mese prima della data presunta del parto)

NB: cfr. il capitolo di questa guida “Al lavoro fino al parto: legge di bilancio 2019”

Per poterne fruire della flessibilità è necessario che un medico specialista del SSN e il medico del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni), ove previsto, attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Il periodo di flessibilità, anche quando è già stato accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su richiesta della lavoratrice, o implicitamente, per fatti intervenuti. La malattia che intervenga durante l’ottavo mese di gravidanza è da considerarsi congedo per maternità in quanto la malattia stessa rappresenta impedimento alla flessibilità del congedo di maternità (circ. Min. Lav. e Prev. Soc. 43/2000).

La domanda di flessibilità va presentata comunque entro il settimo mese di gestazione al datore di lavoro e all’INPS (in via telematica sempre compilando il Mod. MAT). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza (msg. INPS 13279/2007) e purché ovviamente la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione. Se, invece, le attestazioni suddette sono state acquisite dopo il 7° mese di gravidanza, l’indennità di maternità non è erogabile per i giorni in cui la lavoratrice si è avvalsa della flessibilità (continuando a lavorare) senza esserne autorizzata e il periodo non è recuperabile dopo il parto.

Tale domanda deve essere corredata, oltre che dal certificato di gravidanza, da:

• certificato del medico competente aziendale che attesti l’assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta dalla lavoratrice oppure, per quel che riguarda il settore bancario e assicurativo, dichiarazione del datore di lavoro che attesti che la mansione svolta dalla lavoratrice non prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/1994 art. 4, c. 4, nei casi previsti dall’art. 16 dello stesso decreto legislativo);
• certificato del ginecologo del SSN o convenzionato in cui, nell’ipotesi dell’assenza del medico competente, lo specialista deve anche esprimere, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

Flessibilità e Congedo Parentale
La richiesta di flessibilità può coesistere con la richiesta di congedo parentale per un altro figlio (come precisa la circolare INPS n. 8/2003 punto 4). Allo stesso modo alla futura madre può essere accolta, nello stesso periodo, la richiesta di ferie.