08 Congedo di maternità e paternità 08 Parto prematuro

(circ. INPS 231/1999 e 45/2000 e msg. INPS 14448/2011, D. Lgs. 80/2015)

Si definisce parto prematuro quello che avviene prima della data presunta indicata nel certificato di gravidanza.

In caso di parto prematuro, la lavoratrice non perde il periodo di congedo di maternità obbligatorio non goduto per intero prima del parto. Tale periodo si aggiunge ai tre mesi spettanti dopo la nascita del bambino, anche se la somma dei periodi supera i cinque mesi.

Anche in questa ipotesi, come nel caso di parto a termine, la lavoratrice è tenuta a comunicare per via telematica all’INPS entro trenta giorni dalla nascita, la data di nascita del figlio e le relative generalità, compreso il codice fiscale.

Il periodo non usufruito non può comunque essere aggiunto nei casi di proroga fino al settimo mese dell’astensione post partum prevista per le lavoratrici adibite a lavori insalubri o pericolosi.

In caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato la madre – compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica – può richiedere di rientrare al lavoro e di fruire del congedo di maternità a partire dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare, coincidente con la data di dimissione.

Lo stesso diritto spetta al padre nei casi in cui sia lui a fruire del congedo di maternità (nel caso in cui la madre sia deceduta o gravemente inferma, o abbia abbandonato il neonato o questo sia stato affidato al padre in via esclusiva).