Nel caso di morte del bambino durante il parto o nei tre mesi successivi, la lavoratrice non può essere licenziata fino al termine del periodo di congedo di maternità e continua a godere della relativa indennità.
La lavoratrice inoltre ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla sua salute (D. Lgs. 119/2011 art. 2).
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