L’art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio, in caso di:
• morte o grave infermità della madre;
• abbandono del figlio da parte della madre;
• affidamento esclusivo al padre.
In questi casi, il padre acquisisce un diritto autonomo, indipendente dalla condizione di lavoratrice o meno della madre.
In caso di adozione o affidamento di minori, il padre puo’ fruire del congedo qualora la madre lavoratrice rinunci totalmente o parzialmente al congedo di maternità.
Per avvalersi del congedo di paternità, il padre deve presentare al datore di lavoro:
• in caso di grave infermità della madre, la certificazione medica relativa;
• in caso d’abbandono, un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
• in caso di affidamento unico, la documentazione relativa;
• in caso di rinuncia della madre adottiva o affidataria, l’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica.
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