Nel caso di malattia del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro alternativamente:
- fino al compimento del terzo anno (adottivi fino ai 6 anni): senza limiti temporali
- dai 3 agli 8 anni (adottivi tra i 6 e gli 8 anni) (*): 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore per ogni bambin*
(*) se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore ha fra i 6 e 12 anni, il congedo è fruibile nei primi 3 anni dall’ingresso nel nucleo familiare con il limite di 5 gg l’anno per ciascun genitore.
I congedi per malattia del bambino non sono retribuiti. Alcuni contratti aziendali prevedono norme di miglior favore.
Fino ai tre anni di età del bambino i permessi sono coperti da contribuzione figurativa e sono computati nell’anzianità di servizio. Dopo i tre anni di età del bambino, i permessi sono coperti parzialmente (D. Lgs. 151/2001).
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi deve essere inviata per via telematica direttamente dal pediatra all’INPS e, da questo, al datore di lavoro e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta (D. L. 179/2012 art. 7, c. 3, lettera a). Tale disposizione necessita ancora di un apposito decreto attuativo in attesa del quale si continua a produrre al datore di lavoro il certificato medico cartaceo. Serve anche un’autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizione sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore stesso.
ATTENZIONE: Da ricordare che, in caso di malattia ‘grave’ del figlio, sono utilizzabili i 3 giorni di congedo per cause particolari previsti dalla legge 53/2000 (vedi paragrafi successivi 12-02 e 12-03).
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
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