In base al principio di non discriminazione, le lavoratrici a tempo parziale hanno diritto a tutte le indennità previste indipendentemente dal tipo di lavoro parziale svolto. L’erogazione avviene in proporzione all’orario ridotto della prestazione lavorativa.
Per il part time ciclico (rapporto che prevede periodi di lavoro alternati a periodi di non lavoro):
• se il congedo di maternità inizia entro il periodo di lavoro o entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata per tutto il periodo di congedo, anche durante i periodi previsti come non lavorativi;
• se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità viene erogata solo per i giorni di congedo rientranti nei periodi previsti come lavorativi e non compete per quelli rientranti in periodi previsti come non lavorativi.
Se la lavoratrice o il lavoratore e il datore di lavoro concordano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità o parentale l’indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole (D. Lgs. 151/2001 art. 60, c. 2).
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