20 Sostegno della natalità (cosiddetti “Bonus”) 03 Premio alla nascita Inps o Premio all’adozione (Bonus Mamme domani)

Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne.

Le indicazioni di carattere generale sono state fornite con le circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61.

Con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4252 l’Istituto fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda nei casi di gravidanze, adozioni o affidamento plurimi.

Dal 4 maggio 2017 è on line la procedura per richiederlo al link:
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FPremioNascitaWeb%2Fdomanda&S=S

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento, esclusivamente online tramite:
–> sito INPS area Servizio per i cittadini (bisogna essere in possesso di PIN Dispositivo)
–> Enti di patronato come il nostro Patronato Inca Cgil
–> il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Importante sottolineare che NON sono richiesti determinati REQUISITI DI REDDITO

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Guida “Premio alla nascita”
link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50895
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1) CHE COS’E’

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

2) A CHI E’ RIVOLTO

Il bonus mamma domani è rivolto alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
–> compimento del settimo mese di gravidanza;
–> parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
–> adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
—> affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

3) QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Le modalità di pagamento previste sono:
-> bonifico domiciliato presso ufficio postale;
-> accredito su conto corrente bancario;
-> accredito su conto corrente postale;
-> libretto postale;
-> carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessario il completamento e la trasmissione del modello SR 163 (Circolare Inps n. 48 del 29 marzo 2020).

4) DOMANDA

** REQUISITI

Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria .
Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento ( circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 ).

** QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.

** COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
– enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.

L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.

Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata.

** DOCUMENTAZIONE

Certificazione dello stato di gravidanza

La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:
–> presentazione del certificato in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata (art. 49, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale certificazione, a tutela della riservatezza dei dati sensibili in essa contenuti, sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla nascita – certificazione medico sanitaria”;
–> numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare online i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78 ;
–> indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
–> per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.

Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
–> permesso di soggiorno . I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità ( circolare INPS del 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61 ) autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda online (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità);
–> parto già avvenuto . La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;
–> adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
–> adozione/affidamento internazionale . Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione;
–> data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
–> adozione pronunciata nello stato estero . Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.

Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.