12 Congedi per la malattia del bambino 03 Ricovero ospedaliero

In caso di ricovero ospedaliero dei figli per i quali venga richiesta la presenza del genitore in ospedale o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà, i genitori hanno diritto ad assentarsi fino a 3 gg l’anno in permesso retribuito come previsto dall’art. 4 legge 53/2000.

I tre giorni l’anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso. Pertanto, ad esempio, se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover affrontare due situazioni di grave infermità o decesso di due diversi parenti, avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave).

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’insorgenza della patologia o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato.

È possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell’orario lavorativo.

Per ottenere questi permessi è necessario presentare documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta che attesti che il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro.