Assegno temporaneo per i figli minori

E’ rivolto a chi non ha diritto agli ANF e si rivolge a tutte le famiglie con figli senza distinguere per composizione del nucleo familiare, stato occupazionale o tipologia di lavoro svolto.
La misura è temporanea e  avrà validità fino al 31/12/2021. Entro la stessa data potranno essere presentate le domande all’INPS ma chi ne farà richiesta entro il 30 settembre 2021 percepirà gli arretrati da 1 luglio.

Per chi è percettore di ANF è prevista dal 1^ luglio fino al 31 dicembre 2021 una maggiorazione temporanea pari a 37,5 euro mensili per figlio per nuclei fino a due figli e a 55 euro mensili per figlio per nuclei con tre o più figli.

L’importo dell’assegno temporanea varia in ragione delle differenti soglie ISEE.

Fino a 7 mila euro e per ciascun figlio:

  • 167,50 euro in caso di nuclei fino a 2 figli minori
  • 217,80 euro in caso di nuclei con 3 o più figlio minori

Gli importi diminuiscono gradualmente con ISEE superiori e si azzerano con ISEE oltre i 50.000 euro.

L’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

In attesa dei decreti attuativi della Legge Delega che, presumibilmente dal 2022, dovrebbero sbloccare l’annunciato Assegno Unico e Universale, il Decreto Sostegni-Bis ha introdotto l’Assegno Temporaneo per i figli minori fiscalmente a carico, rivolto ai nuclei esclusi dagli ANF e valido unicamente per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021.

La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente online, tramite l’assistenza del Patronato INCA – gratuita per gli iscritti CGIL – entro il 31 dicembre 2021 e l’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della stessa. Solo presentando domanda entro il 30 settembre 2021 l’assegno viene riconosciuto per l’intero periodo, ovvero a partire dal 1° luglio. I percettori di Reddito di Cittadinanza l’Assegno è riconosciuto in automatico insieme al sostegno, senza necessità di fare richiesta.Per poter richiedere l’assegno temporaneo per figli minori fiscalmente a carico occorre fare l’ISEE 2019.

DESTINATARI

In presenza di figli minori di 18 anni, fiscalmente a carico, residenti e conviventi con il richiedente, l’assegno spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto agli ANF e presentano un ISEE Minorenni 2021 inferiore a 50mila euro:

  • lavoratori autonomi e titolari di pensione da lavoro autonomo
  • lavoratori titolari di partita iva
  • lavoratori disoccupati non più indennizzati o inoccupati
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • lavoratori dipendenti che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF

REQUISITI

Al momento della domanda, il richiedente deve possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • avere la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • essere residente e domiciliato in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale
  • essere in possesso di ISEE MINORENNI in corso di validità inferiore a 50mila euro

IMPORTO

L’importo mensile è calcolato sulla base di determinati livelli ISEE:

  • ISEE fino a 7mila euro spetta in misura piena, 167,50 euro per ciascun figlio per nuclei con 1 o 2 figli, e 217,80 euro per ciascun figlio per nuclei con più di 2 figli
  • decrescente fino ad azzerarsi con ISEE oltre 7mila e inferiore a 50mila euro

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati o divorziati con affido condiviso stabilito dal Tribunale, l’assegno può essere ripartito in misura uguale tra i due genitori o corrisposto interamente al genitore richiedente, in accordo con l’altro genitore. L’altro genitore dovrà necessariamente completare la domanda presentata dal genitore richiedente, accedendo con le proprie credenziali alla stessa procedura, nella sezione “completa le domande” presentata dall’altro genitore, confermando l’opzione inserita.

COMPATIBILITÀ

L’Assegno Temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, con eventuali altri sostegni regionali per i figli a carico e con le seguenti altre misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni per i figli a carico e assegni familiari a favore dei lavoratori autonomi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  • Documento di identità del richiedente in corso di validità
  • Codici fiscali dei genitori (se separati o divorziati è sufficiente compilare il dato all’interno) e dei figli minori (se disabili produrre copia certificazione ULSS)
  • Certificazione ISEE(2019) in corso di validità
  • Coordinate Bancarie o Postali (IBAN) intestate o cointestate con il richiedente
  • Scheda di raccolta di richiesta assegno temporaneo in allegato