Pensione prima dei 62 anni e penalizzazioni: facciamo chiarezza!!



Grande è la confusione sotto il cielo della previdenza
… ecco le novità per fare chiarezza!

=> Ma è vero che le giornate di assenza dal lavoro non valgono per la pensione?

=> Ho sentito dire che le assenze per i “permessi legge n.104/92” (assistenza a famigliari portatori di handicap) non sono utili per andare in pensione …

=> .. e la contribuzione per astensione facoltativa per maternità … mi dicono che non vale più?

Queste ed altre sono le domande che si pongono molte lavoratrici e lavoratori in queste settimane … e non tutti ricevono risposte adeguate: proviamo a fare chiarezza.

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Il problema della “contribuzione figurativa e simili”: VALE O NON VALE PER LA PENSIONE?

1. la legge nr. 214/2011 (legge Fornero) ha, tra le altre cose, CANCELLATO la “pensione di anzianità” sostituendola (teoricamente …) con la PENSIONE ANTICIPATA

2. tale tipologia di pensione è definita “anticipata” in quanto interviene (o può intervenire) PRIMA (anticipatamente…) del raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia;

3. il requisito contributivo richiesto (per la PENSIONE ANTICIPATA) è DIVERSO tra donne e uomini (non c’è nessuna distinzione tra “pubblico” e “privato” e vale anche per lavoratrici e lavoratori autonomi o parasubordinati)
(Vedi tabella)

4. La legge prevede una (diversa) riduzione per gli assicurati che chiedono il pensionamento anticipato PRIMA del compimento dei 62 anni di età applicata su una “diversa quota di pensione” a seconda che l’interessato abbia più ovvero meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

5. Con “norma aggiuntiva” rispetto alle Legge 214/2011 è stato previsto che i pensionamenti anticipati che intervengono ENTRO il 31.12.2017 la predetta penalizzazione NON si applica se la contribuzione che compone il requisito previsto è data esclusivamente da:

=>
ORIGINARIE: prestazione effettiva di lavoro, riscatto per OMISSIONE CONTRIBUTIVA , assenza per astensione obbligatoria per maternità, malattia / infortunio, prestazione obblighi di leva (servizio militare …), cassa integrazione guadagni ORDINARIA

=> Aggiunte / modificazioni intervenute con la conversione in legge D.L. n.101/2013: “nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, … , e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151″

6. Ciò significa che tutto quanto NON rientra nella predetta tipologia, anche se regolarmente coperto da contribuzione, determinerà l’applicazione della riduzione % di cui al precedente punto 4.

QUINDI: NON significa che le tipologie di contribuzione DIVERSE da quelle richiamate al punto 5 “non siano utili per la pensione”:

=>
VALGONO e sono diversamente considerate a seconda che riguardi un lavoratore privato ovvero un dipendente pubblico

=>
VALGONO per i trattamenti di vecchiaia – invalidità – inabilità – superstiti.

=>
VALGONO comunque anche per i pensionamenti anticipati CON I LIMITI “di cui alla penalizzazione” che viene applicata laddove queste tipologie di contribuzione determinano il raggiungimento del requisito richiesto.

Facciamo un esempio:

=>
lavoratore con periodi di cassa integrazione straordinaria, nato a gennaio 1956, che va in pensione ad agosto del 2014 all’età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età);

=>
l’importo della pensione determinato sull’anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente:
—> per i primi due anni mancanti ai 62 = 1% x 2 = 2%;
—> per l’ulteriore anno mancante = 2% x 1 = 2%;
—> per le frazioni di anno (6 mesi) = 2% x 6/12 = 1%.

=> L’importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà ridotto del 5% (2%+2%+1%).

Quindi … come evitare la penalizzazione? … di per sé la risposta sarebbe elementare (quanto spiacevole): è sufficiente “lavorare in più” l’equivalente di quel periodo …
E’ PROPRIO E – COMUNQUE – IL CASO, PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE, FARE EFFETTUARE UNA ATTENTA VERIFICA DELLA VS. POSIZIONE CONTRIBUTIVA!

ALLEGATO
Nota esplicativa a cura di INCA Vicenza