CGIL: Comunicato su Circolare INPS su Congedo per le donne vittime di violenza di genere.



Venerdì 15 nel tardo pomeriggio, con colpevole ritardo di quasi un anno dall’approvazione del D.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, l’INPS ha finalmente prodotto la Circolare n. 65, “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”, che regolamenta l’art. 24 dello stesso D.lgs..

La circolare chiarisce che il “congedo indennizzato”, congedo per violenza di genere, spetta alle lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS a condizione che risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa e siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi, ovvero, 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa, e può essere fruito entro l’arco temporale di 3 anni. Potrà essere utilizzato anche in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.

Le lavoratrici che hanno già chiesto alle aziende periodi di congedo dall’entrata in vigore della riforma, ovvero il 25 giugno, dovranno presentare domanda anche per tali periodi, in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

Per i periodi usufruiti si applica quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, art. 24, comma 4, primo capoverso, riconoscendo quindi alla lavoratrice dipendente per il periodo di congedo la contribuzione figurativa sia in caso di modalità giornaliera o oraria. La contribuzione figurativa corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.

Roma 18 aprile ’16La pubblicazione della circolare è stata frutto della continua e costante pressione che abbiamo esercitato, in collaborazione con il Coordinamento delle Politiche di genere, in questi ultimi due mesi sugli uffici nazionali dell’INPS e in particolare sulla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito. Solo a seguito del nostro ultimo comunicato stampa di denuncia di venerdì 15 mattina, ripreso da gran parte della stampa nazionale, la circolare si è, infatti, finalmente materializzata sul sito.

Non condividiamo le risposte istituzionali fornite alle nostre denunce con le quali si sostiene che l’esigibilità del congedo era possibile già a partire dal giorno dell’entrata in vigore del D.lgs. Infatti, se anche la norma era in punta di diritto immediatamente attuabile, nei fatti la circolare era assolutamente necessaria per darle concretezza, ovvero, consegnare alle strutture territoriali Inps le fondamentali istruzioni amministrative e informazioni operative per la gestione delle domande presentate dalle lavoratrici, informazioni senza le quali non si sarebbe mai potuto dare la piena esigibilità ai congedi.

In allegato il D.lgs. 80/15 e la Circolare INPS n. 65 del 15 aprile ’16.

Area della Contrattazione – Mercato del Lavoro
Barachetti Corrado Ezio

ALLEGATO
CGIL – Comunicato su circolare INPS su Congedo per le donne vittime di violenza di genere.