05 Lavoro notturno (D.Lgs.151/2001 art.53)

E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

• la lavoratrice madre – o in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa – adottivi o affidatari di un minore nei primi 3 anni dall’ingresso dello stesso in famiglia e comunque non oltr i 12 anni di età;

• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Non è obbligata/o a prestare lavoro notturno la lavoratrice/il lavoratore che fruisca dei benefici della L. 104/1992 per assistenza a un soggetto disabile (sul significato dell’espressione avere “a proprio carico un soggetto disabile” si vedano Risoluzione del Ministero del lavoro 4/2009 e circ. INPS 90/2007).