E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
• la lavoratrice madre – o in alternativa il lavoratore padre convivente con la stessa – adottivi o affidatari di un minore nei primi 3 anni dall’ingresso dello stesso in famiglia e comunque non oltr i 12 anni di età;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Non è obbligata/o a prestare lavoro notturno la lavoratrice/il lavoratore che fruisca dei benefici della L. 104/1992 per assistenza a un soggetto disabile (sul significato dell’espressione avere “a proprio carico un soggetto disabile” si vedano Risoluzione del Ministero del lavoro 4/2009 e circ. INPS 90/2007).
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