Se l’adozione o l’affidamento avvengono:
– entro il 6° anno di età del bambino • ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, senza alcuna limitazione temporale durante la malattia di ciascun figlio;
– tra i 6 e gli 8 anni di età • ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun figlio ammalato;
– tra il 6° e il 12° anno di età del bambino • ciascun genitore, alternativamente, ha diritto a 5 giorni lavorativi per ciascun figlio entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.