14 Diritti dei genitori dei figli disabili 08 Congedo straordinario per assistere familiari disabili gravi

I genitori, anche affidatari o adottivi, di figli con handicap in situazione di gravità accertata possono fruire inoltre, indipendentemente dall’età dei figli, di un congedo retribuito valido ai fini pensionistici (D. Lgs. 151/2001 art. 42).

Il congedo retribuito è concesso per assistere familiari in condizione di disabilità grave e può essere utilizzato per un periodo fino a due anni, frazionato o continuativo. Tra un periodo e l’altro di congedo ci deve essere un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa; in caso contrario, i giorni non lavorativi o festivi compresi tra un periodo e l’altro, saranno conteggiati come congedo. Il limite di due anni è complessivo tra tutti gli aventi diritto per ogni familiare disabile assistito. Due anni sono anche il massimo che ciascun lavoratore può effettuare nell’arco di tutta la sua vita lavorativa, considerando anche gli eventuali periodi di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari.

Il genitore richiedente ha diritto a usufruire del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

Il richiedente che abbia un rapporto di lavoro a part time verticale non può usufruire del congedo e della relativa indennità durante le pause contrattuali (giornate in cui il contratto part time non prevede l’attività lavorativa).

Si ha diritto al congedo a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore che presta assistenza.

Il verificarsi, durante il congedo, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare un’astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo. In caso di malattia o maternità è, però, fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice, volta a interrompere la fruizione del congedo. In tal caso, per fruire in un momento successivo del residuo congedo, occorre presentare una nuova domanda. Bisogna però fare attenzione al fatto che l’utilizzo del congedo comporta la sospensione del rapporto di lavoro. Quindi, secondo l’INPS, qualora il lavoratore o la lavoratrice richiedano di interrompere il congedo a causa di malattia o maternità, l’indennità relativa alla malattia o alla maternità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio del congedo che si chiede di interrompere. Tale parere dell’INPS non è condivisibile. Pertanto, in questi casi, è bene rivolgersi all’INCA CGIL, che valuterà le sentenze relative al contenzioso su questo tema.

Il congedo spetta, in via alternativa, alla madre o al padre e spetta anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità il diritto al congedo è riconosciuto a entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente tra loro ma, negli stessi giorni, l’altro genitore non può fruire:

• dei permessi orari;
• dei permessi mensili;
• del prolungamento del congedo parentale.

Il papà può chiedere il congedo retribuito anche quando la mamma è in:

• congedo di maternità;
• congedo parentale;
• congedo non retribuito.

Nei periodi congedo spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita (comprensiva del rateo della tredicesima e delle altre eventuali gratifiche, premi o indennità non legati alla presenza) fino a un importo massimo annuale di 47.351,00 euro riferito al 2014 e rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’INPS interpreta tale cifra come importo massimo comprensivo, oltre che dell’indennità, anche della contribuzione figurativa. Quindi, nel settore privato, l’importo massimo della sola indennità economica, al netto del costo della contribuzione figurativa, è pari, per l’anno 2014, 35.602,00 euro.

Durante la fruizione del congedo compete, se spettante, l’assegno al nucleo familiare.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del diritto e del calcolo della pensione.