L’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio disabile in situazione di gravità è presupposto per la concessione del prolungamento del congedo parentale, dei permessi orari, dei 3 giorni di permessi mensili e del congedo straordinario (circ. INPS 32/2012), fatte salve alcune eccezioni:
• necessità del figlio disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (msg. INPS 14480/2010);
• ricovero a tempo pieno di un figlio disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. INPS 155/2010, p. 3);
• ricovero a tempo pieno di un figlio disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Il genitore (o altro familiare che assiste con continuità un parente, o affine entro il 3° grado, portatore di handicap, anche non convivente) ove possibile, ha il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
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