L’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio disabile in situazione di gravità è presupposto per la concessione del prolungamento del congedo parentale, dei permessi orari, dei 3 giorni di permessi mensili e del congedo straordinario (circ. INPS 32/2012), fatte salve alcune eccezioni:
• necessità del figlio disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (msg. INPS 14480/2010);
• ricovero a tempo pieno di un figlio disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. INPS 155/2010, p. 3);
• ricovero a tempo pieno di un figlio disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Il genitore (o altro familiare che assiste con continuità un parente, o affine entro il 3° grado, portatore di handicap, anche non convivente) ove possibile, ha il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Notizie correlate a questo aggiornamento
- Manifestazione nazionale CGIL CISL e UIL. Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Milano, 13 maggio 2023. 09/05/2023
- Assegno Unico Universale (AUU) per i figli (febbraio 2022) 31/01/2022
- Gestione del calcolo del TFR 29/09/2022
- Credito Cooperativo del Veneto: Premio di Risultato 2021 19/10/2021
- BCC del Veneto: firmato accordo su PDR 2021. Erogazione in busta paga di Novembre. 02/11/2021
- RSA Monte Paschi: Congedo parentale Covid - art. 9 Decreto legge n. 146 del 21/10/2021 09/11/2021