16 Tipologie particolari di lavoro 01 Part time

Le lavoratrici con contratto part time, sia esso orizzontale, verticale o ciclico, beneficiano, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal D. Lgs. 151/2001, dei medesimi diritti di una lavoratrice a tempo pieno.

Ovviamente, il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa. In caso di passaggio a tempo pieno durante il congedo il trattamento economico viene calcolato da quel momento sulla retribuzione piena (D.Lgs. 151/2001).

Caso particolare è il part-time ciclico per il quale si rimanda al capitolo “Trattamento retributivo”.

L’unica differenza si riscontra nei riposi giornalieri durante il primo anno di età del bambino, in quanto, se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore, è previsto un periodo di riposo di una sola ora anziché due.

Il decreto D.Lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, al posto del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo corrispondente, purchè con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

E’ importante tenere presente che, utilizzando tale possibilità, si perde il diritto al congedo parentale per un periodo equivalente al periodo di part time richiesto. E’ quindi consigliabile valutare l’aspetto economico prima di scegliere tra le due possibilità.

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (D.Lgs. 81/2015 art. 8, c. 5).