Il Decreto-Legge N.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” agli articoli 23 e 24 prevede:
➢ congedi per i genitori con figli/figlie a casa a seguito della chiusura delle scuole e
➢permessi aggiuntivi per assistenza a disabili in situazione di gravità (legge 104/1992).
ART. 23 CONGEDI O INDENNITA’ A GENITORI
I genitori con figli/figlie (o minori affidati) di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a 15 giorni di congedo retribuito al 50%.
Il congedo è fruibile solo a giornate intere (non a ore) in modo continuativo o frazionato. Il computo delle giornate avviene con le stesse modalità̀ previste per il pagamento del congedo parentale.
Il congedo è fruibile dal 5 marzo scorso (data di chiusura delle scuole).
I genitori di figli/figlie con grave disabilità iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale hanno diritto al congedo senza limiti di età e lo possono cumulare con i permessi della legge 104 incrementati come da articolo seguente.
Durante la chiusura delle scuole, eventuali periodi di congedo parentale (ordinario o prolungato) fruiti per assistere figli/figlie con grave disabilità sono convertiti automaticamente in questo congedo straordinario con diritto all’indennità al 50% e non vengono conteggiati come congedi parentali ordinari.
I genitori che non hanno esaurito le spettanze massime di congedi parentali (6 mesi la madre e 7 il padre per un massimo complessivo di 11 mesi) devono inoltrare richiesta. Se sono in possesso di PIN dispositivo, possono utilizzare la procedura standard congedo parentale ordinario presente sul sito dell’INPS, altrimenti possono rivolgersi ai nostri patronati INCA.
I genitori che hanno esaurito le spettanze massime di congedi parentali e i genitori di figli portatori di handicap grave, che non abbiano in corso un prolungamento del congedo parentale, possono iniziare a fruire dei congedi dietro semplice comunicazione al datore di lavoro, salvo poi inserire la domanda non appena INPS avrà adeguato le procedure. Le richieste possono essere anche retroattive, a partire dal 5 marzo.
Entrambi i genitori possono utilizzare il congedo alternandosi tra loro per 15 giorni complessivi.
I genitori possono fruire del congedo soltanto se entrambi lavorano e nessuno dei due beneficia di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o si trova in stato di disoccupazione o inoccupazione. Tali condizioni devono essere autocertificate al momento della presentazione della domanda.
I 15 giorni di permesso sono utilizzabili anche da parte di genitori di figli/e di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma in questo caso non sono retribuiti e la domanda va presentata unicamente al datore di lavoro.
In alternativa ai congedi, i genitori possono optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro per nucleo familiare erogato tramite il libretto famiglia.
Modalità della richiesta: on line sul sito dell’INPS oppure tramite i patronati INCA. Per poter fruire del bonus (tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore d’opera (baby-sitter) devono prima registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
Per tutte queste misure sono previsti limiti di spesa, che non possono essere superati e quindi all’occorrenza l’INPS respingerà le domande.
Art. 24 PERMESSI AGGIUNTIVI LEGGE N. 104/92
Chi utilizza i permessi per grave disabilità, ai sensi dell’articolo n.33 della legge 104/92, ha diritto a ulteriori 12 giornate complessive da fruire tra marzo e aprile 2020.
I 12 giorni si sommano ai 3 giorni mensili già previsti per un totale di 18 giorni nei due mesi. Mentre i 3 giorni già previsti restano vincolati al mese di competenza, i 12 giorni aggiuntivi sono utilizzabili liberamente nel periodo marzo-aprile 2020.
Questi permessi aggiuntivi spettano a chi fruisce dei benefici della 104 con gravità sia per sé stesso che per assistenza a familiari. Sono retribuiti e fruibili anche a ore secondo le seguenti formule:
Lavoro a tempo pieno:
(𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒/
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖) * 12 = ore mensili fruibili
Lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto):
(𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒/
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜) ∗ 12 = 𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖
I permessi fruiti per sé e quelli fruiti per assistere uno o più familiari si possono cumulare.
Questi permessi non necessitano di istruzioni operative dall’INPS e quindi possono essere richiesti da subito con le normali procedure.
LINK ALLE CIRCOLARI INPS
Circolare INPS n. 45 del 25/3/2020
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