Il congedo obbligatorio e facoltativo per i papà nel 2021 (estensione al caso di morte perinatale come circolare INPS 42/2021)

A cura di Daniela Emiliani

A partire dal 1° gennaio 2013 disposizioni di legge hanno previsto in favore dei padri lavoratori dipendenti giornate di congedo retribuito (in numero variabile in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti) da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione o affidamento).

Per il 2021 i giorni di congedo obbligatorio sono stati stabiliti in numero di 10 dalla Legge di Bilancio: quindi per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021* spetteranno in totale al padre lavoratore 10 giorni di permesso retribuito.

Sempre entro i primi 5 mesi del bambino, è prevista la POSSIBILITÀ per il padre di astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno (congedo FACOLTATIVO) …

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circolare INPS n. 42 dell’11 marzo 2021
nota a cura dell’Esecutivo Nazionale Donne Fisac

L’INPS con circolare n. 42 dell’11 marzo 2021 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo facoltativo.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 ai padri spettano:

  • 10 giorni di congedo obbligatorio – da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore;
  • 1 giorno di congedo facoltativo – da fruire in alternativa alla madre e con diminuzione di un giorno di congedo di maternità della stessa.

I congedi possono essere fruiti anche nel caso di:

  1. figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso).
  2. decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.

Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un preavviso di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Alla domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega una dichiarazione della madre di rinuncia alla fruizione di un giorno del congedo di maternità a lei spettante, con conseguente riduzione dello stesso. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruizione in contemporanea da entrambi i genitori, nell’ultimo giorno del congedo obbligatorio della madre.

I congedi non possono essere frazionati ad ore.

ESECUTIVO DONNE FISAC CGIL NAZIONALE

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