A seguito di due pronunce della Corte di Cassazione, l’INPS torna a occuparsi dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 nel caso di dipendenti con contrato di lavoro a tempo parziale.
Le nuove indicazioni sono contenute nella circolare INPS n. 45/2021 che interviene in senso più favorevole rispetto ai Part time verticali o misti il cui orario superi il 50% del tempo pieno nel caso di fruizione dei permessi per Legge 104 a giornate.
L’INPS stabilisce che – per i rapporti di lavoro in regime di Part-time verticale o misto con orario a partire dal 51% – i tre giorni di permesso mensile non sono oggetto di riproporzionamento e spettano quindi interamente.
Rimane invece immutato il criterio della riduzione in proporzione all’orario:
• per iPart time verticali o misti che fruiscano dei permessi a giornate nel caso di orari fino al 50%,
nonché
• per tutti i casi di fruizione ad ore.
28 marzo 2021
Fisac Cgil Vicenza
Notizie correlate a questo aggiornamento
- Part time verticale ciclico: finalmente il diritto alla pensione 01/02/2021
- Permessi art.33 legge 104/1992: NOVITA' 28/08/2022
- Permessi e congedi L. 104/1992 - Settore privato (maggio 2022) 13/05/2022
- Pensioni: sistemi di calcolo retributivo, contributivo o misto? (agosto 2021) 01/08/2021
- CCNL Agenzie di Assicurazione: Festività soppresse - Festività - Semifestività - Permessi retribuiti 10/02/2022
- Quarantena a scuola: le misure previste dalla legge in favore dei genitori che lavorano 21/09/2020