08 Congedo di maternità e paternità 02 Obbligo di astenersi dal lavoro

(D. Lgs. 151/2001 artt. 16 e 20)

E’ vietato adibire al lavoro le donne:

• durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre seguenti il parto, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001 in relazione alla flessibilità (vedi paragrafo ”Congedo di maternità e paternità – Flessibilità del congedo di maternità”);

• qualora il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e il parto stesso;

• qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, per i giorni non goduti prima del parto, che vanno aggiunti al congedo di maternità dopo il parto (vedi paragrafo “Congedo di maternità e paternità – Parto prematuro”).

Fa eccezione al presente divieto quanto previsto al capitolo “Interruzione di gravidanza”.