In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo di gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151/2001 art. 55), la lavoratrice madre e il lavoratore padre che hanno usufruito del congedo di paternità, hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento (NASPI – nuova assicurazione sociale per l’impiego). Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o di affidamento.
Le dimissioni presentate dalla madre durante il periodo di gravidanza e dai genitori durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento), devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Tale procedura è necessaria anche in caso di dimissioni presentate da lavoratrici e lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e con contratti di associazione in partecipazione.
A questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
La lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso (D. Lgs. 151/2001 art. 55).
Notizie correlate a questo aggiornamento
- Maternità, paternità e congedi parentali: NOVITA' 28/08/2022
- Berto eletta in Segreteria Fisac Veneto: Buon lavoro Rachele! 21/09/2021
- Intesa Sanpaolo, trimestrale Area Vicenza - “Condizioni di lavoro: l’ipocrisia che fa male” 20/10/2021
- 20 novembre 2021: manifestazione regionale per il lavoro, lo sviluppo e la giustizia sociale 19/11/2021
- Ansia e lavoro: rimedi e strategie di intervento (novembre 2021) 19/11/2021
- Non è scuola Non è lavoro - Presidio in solidarietà di Lorenzo Parelli 29/01/2022