I soggetti interessati nel rapporto di lavoro sono tre:
• Impresa fornitrice (un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro);
• Impresa utilizzatrice;
• Lavoratore/lavoratrice.
Tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice si instaura un contratto di fornitura professionale di manodopera. Il personale somministrato ha le stesse tutele di legge sulla maternità previste per gli altri lavoratori dipendenti (ad es. congedo di maternità, parentale, riposi giornalieri per allattamento).
Nel caso la lavoratrice non abbia i requisiti (vedi paragrafo “Trattamento retributivo – Congedo di maternità e paternità”) per chiedere la maternità obbligatoria INPS può chiedere un’indennità di maternità all’Ente Bilaterale E.BI.TEMP., che attualmente è pari a 2.250,00 euro una tantum.
I limiti al licenziamento previsti per un rapporto a tempo indeterminato trovano applicazione anche ai lavoratori con contratto di somministrazione.
In considerazione di ciò, sarà nullo il licenziamento comminato tra l’inizio del periodo di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino qualora questo rientri nella durata della missione.
La certificazione medica di gravidanza deve essere inviata, oltre che all’INPS, anche all’impresa fornitrice.
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