Il diritto alla maternità INPS (congedo di maternità e congedo parentale per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino) è riconosciuto anche alle lavoratrici iscritte esclusivamente alla gestione separata INPS (collaboratrici a progetto occasionali, associate in partecipazione, autonome occasionali, libere professioniste in assenza di specifica cassa previdenziale). Il diritto ai 5 mesi di congedo di maternità è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento a far data dall’ingresso del bambino in famiglia (D.Lgs. 80/2015 art. 13).
L’indennità di maternità spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, i caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (D. Lgs. 80/2015 art. 15).
In caso di gravidanza della collaboratrice a progetto, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
A queste lavoratrici non spettano, invece, i riposi giornalieri per allattamento.
E’ opportuno che queste lavoratrici si rivolgano ai patronati per verificare la propria posizione e per ottenere le informazioni necessarie all’esercizio del diritto.
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