Settore ABI e Riscossione
Il CCNL ABI prevede che i lavoratori abbiano diritto annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti, a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
Nel 2022 le ex festività cadono nei seguenti giorni:
- sabato 19 marzo – San Giuseppe
- giovedì 26 maggio – Ascensione
- giovedì 16 giugno – Corpus Domini
- mercoledì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
- venerdì 04 novembre – Unità Nazionale
I permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria con diritto all’intero trattamento economico, escluse quindi le giornate coincidenti, ad esempio, con aspettative o congedi parentali non retribuiti.
Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è quindi pari a 4 giornate (3 per il solo comune di Roma)
Solo per il settore ABI – Vi ricordiamo inoltre che il CCNL ABI prevede il contributo a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua. Per chi lavora al sabato (esempio turni 6×6) i giorni di ex festività rimangono 5 (4 per Roma).
Tale contributo comporta la rinuncia, per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario e per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività.
Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2022 saranno:
- 4 per le Aree Professionali.
- 3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti
NB: Il 1 maggio 2022 essendo domenica da diritto ad un altro giorno di permesso
Settore BCC
Il CCNL del Credito Cooperativo in tema di ex festività dispone che sono attribuiti annualmente giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell’anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie.
Nel dettaglio:
Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:
- per l’anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52);
- con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;
- con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito.
Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l’anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall’art. 52).
Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.
Nel caso di attribuzione di permessi retribuiti gli stessi se non fruiti, in tutto o parte, nel corso dell’anno solare verranno liquidati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anno di competenza.
Va inoltre ricordato che le disposizioni del CCNL prevedono che il trattamento sopra descritto in tema di ex festività assorbe i trattamenti per festività nazionale non goduta, normati dall’art. 98 ultimo comma e dall’art. 126 ultimo comma del CCNL stesso, in caso tale evento riguardi, rispettivamente, la festa nazionale della Repubblica e la festa dell’Unità Nazionale.
Settore Ania
Totale di 3 giornate di permesso per ex-festività 2022
- Sabato 19 marzo San Giuseppe
- Giovedì 26 maggio Ascensione
- Giovedì 16 giugno Corpus Domini
- Venerdì 4 novembre Unità Nazionale
Per il 2022 le giornate di ex festività sono tre (3) e sono riconosciute perché cadenti in un giorno lavorativo compreso tra il lunedì e il venerdì. Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre per i giorni sopraindicati avere diritto all’intero trattamento economico. Non bisogna cioè richiedere in quei giorni aspettative o permessi non retribuiti.
È considerato permesso retribuito straordinario il 15 aprile venerdì Santo.
SANTO PATRONO: La ricorrenza del Santo Patrono, è considerato giorno festivo in ciascuna piazza di lavoro. Quest’anno per la piazza di Roma il 29 giugno, cade di mercoledì.
SEMIFESTIVITÀ: Sono considerati giorni semifestivi il 2 novembre, nel 2022 il 24 dicembre e il 31 dicembre cadono di sabato.
PART – TIME: Nelle giornate semifestive i Lavoratori part-time osserveranno l’orario di entrata previsto dal contratto individuale, mentre quello di uscita sarà anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time.
Fatti salvi i diversi accordi stipulati in sede aziendale.
NB: Il 1 maggio 2022 essendo domenica da diritto ad un altro giorno di permesso
Vedi la news su sito Fisac Cgil Nazionale
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