Ammortizzatori sociali in deroga 2014 per la Regione Veneto: primi orientamenti applicativi



Accordo 8/9/2014: “Ammortizzatori sociali in deroga – Primi orientamenti applicativi – ANNO 2014”

(vedi anche comunicato stampa N° 1934 del 02/09/2014 della Regione Veneto con cui si fa il punto delle modifiche più rilevanti contenute nel Decreto Interministeriale 83473/2014 e si presenta l’utilizzo fatto in Veneto degli ammortizzatori in deroga in base agli ultimi dati disponibili)

Con accordo (vedi allegato) dell’ 8 settembre 2014 tra Regione e Parti Sociali sono stati assunti i
primi orientamenti applicativi per il Veneto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 recante disciplina dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Maritan (Dipartimento Politiche del Lavoro della Cgil) e Righetti (Segr. Cgil) evidenziano che il punto politico sollevato come OO.SS. riguarda la mobilità in deroga 2014 per la quale ad oggi non vi è la copertura finanziaria (su questo punto l’intesa prevede comunque l’impegno ad una sua disciplina nell’accordo quadro per il 2014 non appena ve ne saranno le condizioni).

Ecco i primi indirizzi applicativi per il Veneto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 segnalati da Maritan e Righetti:

1. Le imprese saranno informate attraverso il portale di Veneto Lavoro e il sito istituzionale della Regione che
dal 1 settembre entro 20 giorni dall’inizio della sospensione andranno presentate due domande di CIG/d, rispettivamente all’INPS e alla Regione, segnalando altresì la sanzione prevista per la presentazione tardiva

2. I datori di lavoro interessati sono quelli già previsti dalle linee guida 2013 e dai successivi accordi ponte del 2014

3. Per il 2014 sono concedibili periodi fino ad un
massimo di 11 mesi di CIG/d da computare per singola unità produttiva.

4. Di utilizzare il 5% di flessibilità previsto dall’art. 6 comma 3, per garantire per tutto il 2014 quanto segue:

a) copertura lavoratori con meno di 8 mesi di anzianità, mantenendo il requisito delle 90 giornate di anzianità aziendale.
b) accesso datori di lavoro non imprenditori già ammessi dalle Linee guida 2013.
c) CIG/d per imprese cessate esclusivamente nei casi già ammessi dalle Linee guida 2013.
d) copertura lavoratori apprendisti di imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria già ammessi dalle Linee guida 2013., ivi compresi i lavoratori a domicilio

Per quanto riguarda le procedure di consultazione sindacale rimane in vigore la disciplina prevista dagli accordi precedenti, con gli adeguamenti che in alcuni settori (artigianato, commercio) sono in via di definizione.

ALLEGATO
Testo accordo Regione Veneto 8/9/2014